Art. 16.
(Disposizioni per le imprese situate in aree territoriali
svantaggiate)
1. Per le imprese e le societa' finanziarie per l'innovazione e lo
sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti nelle regioni
italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del
Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino
industriale, individuati con decisione della Commissione delle
Comunita europee del 21 marzo 1989 e interessati delle azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88,
la percentuale delle spese o dell'incremento delle partecipazioni
ammissibili alle agevolazioni di ciu agli articoli 6, 7, 8, 9 e 12
nonche' l'importo delle agevolazioni stesse sono aumentati del 50 per
cento.
2. Le somme si cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281, che, ai sensi della presente
legge, non siano state impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono
riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle
corrispondenti autorizzazioni di spesa o di disponibilita'
finanziarie del fondo di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero
ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 del
medesimo articolo 43.
3. Per gli interventi di cui al fondo speciale rotativo per
l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al Mezzogiorno sulla base
delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate alla fine di
ogni esercizio finanziario degli imprenditori meridionali,
riaffluiscono nell'esercizio successivo alle disponibilita'
complessive del fondo medesimo.
Note all'art. 16:
- Per il regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
15.
- Per la decisione della Commissione delle Comunita'
europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
- Si trascrive il testo dell'art. 107 del D.P.R. n.
218/1978 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno):
"Art. 107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al 31
dicembre 1980 e' riservata ai territori di cui all'art. 1
una quota non inferiore al 40 per cento della somma
globalmente stanziata nello stato di previsione delle
amministrazioni dello Stato per spese di investimento. Ai
fini della determinazione di tale quota, non sono
computabili gli stanziamenti attribuiti alla Cassa per il
Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con leggi speciali
entrate in vigore dopo il 1o luglio 1949, per interventi
negli stessi territori di cui all'art. 1.
Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno
dei capitoli o raggruppamenti dei capitoli di spesa di
investimento l'indicazione delle somme destinate agli
interventi nei territori di cui all'art. 1.
Le somme di cui al comma precedente eventualmente non
impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al
finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
Al rendiconto generale dello Stato e' allegato un quadro
riepilogativo contenente l'indicazione delle somme
stanziate e di quelle effettivamente spese per gli
interventi nei menzionati territori.
Fino al 31 dicembre 1980, gli investimenti effettuati in
ogni biennio dagli enti di gestione e dalle aziende a
partecipazione statale, destinati alla creazione di nuovi
impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per
una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale
nei territori di cui all'art. 1; gli investimenti
effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori
dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al
60 per cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi
fine e titolo effettuati.
Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale
hanno l'obbligo di presentare ogni anno programmi
quinquennali di investimento nelle Regioni meriodionali in
cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da
raggiungere, le ubicazioni per Regioni, l'importo degli
investimenti programmati di cui al precedente comma,
nonche' programmi di trasferimento e decentramento nel
Mezzogiorno delle direzioni amministrative e commerciali
dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
In sede di approvazione dei programmi pluriennali delle
imprese a partecipazione statale il CIPI accerta la
osservanza della riserva di investimenti di cui al quinto
comma del presente articolo.
Nel caso di mancata osservanza della riserva indicata al
quinto comma la erogazione dei conferimenti ai fondi di
dotazione viene sospesa con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica ed il Ministro delle
partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI
sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1977, n. 675.
Il Ministro delle partecipazioni statali sottopone
annualmente al CIPI una dettagliata relazione sullo stato
di attuazione dei programmi approvati e in corso di
esecuzione, con l'indicazione delle eventuali perdite di
gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei
territori di cui all'art. 1.
Una quota non interiore al 45 per cento degli importi
complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale
previsti dal titolo IVA della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo
unico.
Sulla base delle direttive formulate dal CIPI a norma
dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la CEPI
S.p.a. effettua: a) i nuovi interventi previsti dall'art.
5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n.
184, nei territori di cui all'art. 1 e nelle aree
delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,
n. 902; b) gli interventi nella misura riservata ai sensi
dell'art. 2 settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.
675, nelle Regioni a Statuto speciale del Mezzogiorno in
concorso con enti regionali di promozione industriale.
Il 25 per cento degli incrementi di capitale della CEPI
S.p.a. previsti dall'art. 29 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi
interventi di cui alla lettera a) del comma precedente non
ancora decisi al momento dell'approvazione della citata
legge 12 agosto 1977, n. 675.
Gli stanziamenti recati all'art. 6 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, per gli interventi alle imprese commerciali
sono riservati nella misura del 50 per cento alle imprese
localizzate nei territori di cui all'art. 1.
Il Consiglio generale della Cassa per il credito alle
imprese artigiane, che determina annualmente, ai sensi
dell'art. 3 dell alegge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle
disponibilita' del Fondo per il concorso nel pagamento
degli interessi, plafonds di contributo per Regioni,
assicura alle imprese, insediate nei territori di cui
all'art. 1, il 60 per cento delle disponibilita' di
finanziamento. Nel caso che il 60 per cento non venga
esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra'
essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi
criteri.
La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1o giugno 1977,
n. 285, viene effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29,
quinto comma, della stessa legge, nel rispetto della
riserva di cui al primo comma del presente articolo.
Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art.
18, secondo comma, della legge 1o giugno 1977, n. 285,
anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di
cui al predetto articolo, operanti nei territori di cui
all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro
Nord.
La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25,
primo comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei
territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70
per cento.
Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di cui
al presente articolo".
- Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982
(Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale):
"Art. 14. Presso il Ministero dell'industria del commercio
dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici
finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
migioramento di prodotti o processi produttivi gia'
esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di
progettazione sperimentazione sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita'
agli interventi del fondo, indica la priorita' di questo
avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia
nazionale e determina i criteri per le modalita'
dell'istruttoria".