Art. 16. 
(Disposizioni  per  le   imprese   situate   in   aree   territoriali
                            svantaggiate) 
 
1. Per le imprese e le societa' finanziarie per  l'innovazione  e  lo
sviluppo di cui all'articolo 1, costituite e operanti  nelle  regioni
italiane individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88  del
Consiglio, e nei territori italiani colpiti da  fenomeni  di  declino
industriale,  individuati  con  decisione  della  Commissione   delle
Comunita europee  del  21  marzo  1989  e  interessati  delle  azioni
comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n.  2052/88,
la percentuale delle spese  o  dell'incremento  delle  partecipazioni
ammissibili alle agevolazioni di ciu agli articoli 6, 7, 8,  9  e  12
nonche' l'importo delle agevolazioni stesse sono aumentati del 50 per
cento. 
2. Le somme si cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 281, che, ai sensi  della  presente
legge, non siano state impegnate alla chiusura  dell'esercizio,  sono
riassegnate negli esercizi finanziari  successivi  in  aumento  delle
corrispondenti  autorizzazioni   di   spesa   o   di   disponibilita'
finanziarie del  fondo  di  cui  all'articolo  43,  comma  1,  ovvero
ripartite tra le stesse con le modalita' previste  dal  comma  3  del
medesimo articolo 43. 
3.  Per  gli  interventi  di  cui  al  fondo  speciale  rotativo  per
l'innovazione tecnologica di  cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46, le somme riservate al  Mezzogiorno  sulla  base
delle vigenti disposizioni normative e non utilizzate  alla  fine  di
ogni   esercizio   finanziario   degli   imprenditori    meridionali,
riaffluiscono   nell'esercizio   successivo    alle    disponibilita'
complessive del fondo medesimo. 
 
          Note all'art. 16:
          -  Per  il  regolamento CEE n. 2052/1988 vedi nota all'art.
          15.
          -  Per  la  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee del 21 marzo 1989 vedi nota all'art. 15.
          -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  107  del  D.P.R. n.
          218/1978 (Testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno):
          "Art.  107 (Riserva di investimenti pubblici). - Fino al 31
          dicembre 1980 e' riservata ai territori di cui  all'art.  1
          una  quota  non  inferiore  al  40  per  cento  della somma
          globalmente  stanziata  nello  stato  di  previsione  delle
          amministrazioni  dello  Stato per spese di investimento. Ai
          fini  della  determinazione  di  tale   quota,   non   sono
          computabili  gli  stanziamenti attribuiti alla Cassa per il
          Mezzogiorno, nonche' le spese disposte con  leggi  speciali
          entrate  in  vigore  dopo il 1o luglio 1949, per interventi
          negli stessi territori di cui all'art. 1.
          Gli stati di previsione della spesa contengono per ciascuno
          dei capitoli o raggruppamenti  dei  capitoli  di  spesa  di
          investimento   l'indicazione  delle  somme  destinate  agli
          interventi nei territori di cui all'art. 1.
          Le  somme  di  cui  al  comma  precedente eventualmente non
          impegnate  a  chiusura  dell'esercizio,  sono  devolute  al
          finanziamento degli interventi di cui all'art. 47.
          Al  rendiconto  generale  dello Stato e' allegato un quadro
          riepilogativo   contenente   l'indicazione   delle    somme
          stanziate   e   di  quelle  effettivamente  spese  per  gli
          interventi nei menzionati territori.
          Fino al 31 dicembre 1980, gli  investimenti  effettuati  in
          ogni  biennio  dagli  enti  di  gestione  e dalle aziende a
          partecipazione statale, destinati alla creazione  di  nuovi
          impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per
          una quota non inferiore all'80 per cento della somma totale
          nei   territori   di   cui  all'art.  1;  gli  investimenti
          effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti  territori
          dovranno  comunque rappresentare una quota non inferiore al
          60 per cento degli investimenti totali da essi a  qualsiasi
          fine e titolo effettuati.
          Gli enti di gestione delle aziende a partecipazione statale
          hanno   l'obbligo   di   presentare   ogni  anno  programmi
          quinquennali di investimento nelle Regioni meriodionali  in
          cui vengono indicati l'entita' dei livelli occupazionali da
          raggiungere,  le  ubicazioni  per  Regioni, l'importo degli
          investimenti  programmati  di  cui  al  precedente   comma,
          nonche'  programmi  di  trasferimento  e  decentramento nel
          Mezzogiorno delle direzioni  amministrative  e  commerciali
          dei gruppi e delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
          In  sede  di  approvazione  dei programmi pluriennali delle
          imprese  a  partecipazione  statale  il  CIPI  accerta   la
          osservanza  della  riserva di investimenti di cui al quinto
          comma del presente articolo.
          Nel caso di mancata osservanza della  riserva  indicata  al
          quinto  comma  la  erogazione  dei conferimenti ai fondi di
          dotazione  viene  sospesa  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione   economica    ed    il    Ministro    delle
          partecipazioni   statali,  previa  deliberazione  del  CIPI
          sentita la Commissione  parlamentare  di  cui  all'art.  13
          della legge 12 agosto 1977, n. 675.
          Il   Ministro   delle   partecipazioni   statali  sottopone
          annualmente al CIPI una dettagliata relazione  sullo  stato
          di  attuazione  dei  programmi  approvati  e  in  corso  di
          esecuzione, con l'indicazione delle  eventuali  perdite  di
          gestione e dell'ammontare degli investimenti realizzati nei
          territori di cui all'art. 1.
          Una  quota  non  interiore  al  45  per cento degli importi
          complessivi dei programmi pubblici di edilizia residenziale
          previsti dal titolo IVA della legge  22  ottobre  1971,  n.
          865,  e' riservata ai territori di cui all'art. 1 del testo
          unico.
          Sulla base delle  direttive  formulate  dal  CIPI  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  12 agosto 1977, n. 675, la CEPI
          S.p.a. effettua: a) i nuovi interventi  previsti  dall'art.
          5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 22 marzo 1971, n.
          184,   nei  territori  di  cui  all'art.  1  e  nelle  aree
          delimitate ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 novembre 1976,
          n. 902; b) gli interventi nella misura riservata  ai  sensi
          dell'art.  2  settimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.
          675, nelle Regioni a Statuto speciale  del  Mezzogiorno  in
          concorso con enti regionali di promozione industriale.
          Il  25  per  cento  degli incrementi di capitale della CEPI
          S.p.a.  previsti dall'art. 29 della legge 12  agosto  1977,
          n.  675,  per gli anni 1978 e 1979 e' riservato per i nuovi
          interventi di cui alla lettera a) del comma precedente  non
          ancora  decisi  al  momento  dell'approvazione della citata
          legge 12 agosto 1977, n. 675.
          Gli stanziamenti recati all'art. 6 della legge  10  ottobre
          1975,  n.  517, per gli interventi alle imprese commerciali
          sono riservati nella misura del 50 per cento  alle  imprese
          localizzate nei territori di cui all'art. 1.
          Il  Consiglio  generale  della  Cassa  per  il credito alle
          imprese artigiane,  che  determina  annualmente,  ai  sensi
          dell'art.  3 dell alegge 7 agosto 1971, n. 685 in base alle
          disponibilita' del Fondo  per  il  concorso  nel  pagamento
          degli   interessi,  plafonds  di  contributo  per  Regioni,
          assicura alle  imprese,  insediate  nei  territori  di  cui
          all'art.  1,  il  60  per  cento  delle  disponibilita'  di
          finanziamento.   Nel caso che il 60  per  cento  non  venga
          esaurito  dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovra'
          essere  destinato  alle  zone  rimanenti  con  gli   stessi
          criteri.
          La ripartizione dei fondi di cui alla legge 1o giugno 1977,
          n.  285,  viene  effettuata dal CIPE ai sensi dell'art. 29,
          quinto  comma,  della  stessa  legge,  nel  rispetto  della
          riserva di cui al primo comma del presente articolo.
          Tali fondi sono utilizzati, tra l'altro, ai sensi dell'art.
          18,  secondo  comma,  della  legge  1o giugno 1977, n. 285,
          anche per incentivi a favore delle cooperative agricole, di
          cui al predetto articolo, operanti  nei  territori  di  cui
          all'art. 1 o in quelli a particolare depressione del Centro
          Nord.
          La quota relativa ai progetti specifici di cui all'art. 25,
          primo  comma, della citata legge n. 285, da realizzarsi nei
          territori di cui all'art. 1, e' fissata nella misura del 70
          per cento.
          Il CIPE assicura che siano salvaguardate le riserve di  cui
          al presente articolo".
          - Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982
          (Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale):
          "Art. 14. Presso il Ministero dell'industria del  commercio
          dell'artigianato  e'  istituito il "Fondo speciale rotativo
          per l'innovazione tecnologica". Il  fondo  e'  amministrato
          con  gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
          legge 25 novembre 1971, n. 1041.
          Gli   interventi  del  fondo  hanno  programmi  di  imprese
          destinati ad introdurre rilevanti  avanzamenti  tecnologici
          finalizzati  a  nuovi  prodotti  o processi produttivi o al
          migioramento  di  prodotti  o  processi   produttivi   gia'
          esistenti.   Tali  programmi  riguardano  le  attivita'  di
          progettazione       sperimentazione       sviluppo        e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
          Il  CIPI,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, stabilisce le condizioni di  ammissibilita'
          agli  interventi  del  fondo, indica la priorita' di questo
          avendo  riguardo  alle  esigenze   generali   dell'economia
          nazionale   e   determina   i   criteri  per  le  modalita'
          dell'istruttoria".