Art. 35. Delega al Governo in materia penale 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.