Art. 35. 
                 Delega al Governo in materia penale 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un  anno
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  presente
legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia
penale  ed  il  relativo  procedimento  unitamente  alle   norme   di
attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e
criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38.