Art. 36. Competenza in materia penale del giudice di pace 1. Al giudice di pace e' devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purche' tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficolta' inter- pretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale.