Art. 36. 
          Competenza in materia penale del giudice di pace 
1.  Al  giudice  di  pace  e'   devoluta   la   competenza   per   le
contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche
in alternativa alla pena della reclusione, purche' tali  reati  siano
previsti da norme che non presentino particolari  difficolta'  inter-
pretative e non diano luogo, di regola,  a  particolari  problemi  di
valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale.