Art. 37. 
           Procedimento penale innanzi al giudice di pace 
1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si  applicano  i
criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n.  103),  della
legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le  massime  semplificazioni  rese
necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. 
2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8  della  legge  16
febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere  sono
ridotti alla meta'. 
 
          Nota all'art. 37:
          - La legge n. 81/1987 reca: "Delega legislativa al  Governo
          della  Repubblica  per  l'emanazione  del  nuovo  codice di
          procedura penale". Si trascrive il testo dell'art. 2, comma
          1, n. 103), e dell'art. 8 di detta legge:
          "Art. 2. - 1. Il codice di procedura penale deve attuare  i
          principi  della  Costituzione  e adeguarsi alle norme delle
          convenzioni internazionali ratificate dall'Italia  e  rela-
          tive  ai  diritti  della persona e al processo penale. Esso
          inoltre deve attuare nel processo penale  i  caratteri  del
          sistema  accusatorio,  secondo  i principi ed i criteri che
          seguono:
          1)-102) (Omissis);
          103) disciplina del processo davanti al pretore in base  ai
          principi  generali  di  cui  ai  numeri precedenti, secondo
          criteri  di   massima   semplificazione,   con   esclusione
          dell'udienza  preliminare  e  con possibilita' di incidenti
          probatori  solo  in  casi  eccezionali;  distinzione  delle
          funzioni  di  pubblico  ministero  e  di  giudice; modifica
          dell'ordinamento giudiziario  al  fine  di  garantire  tale
          distina attribuzione di funzioni;
          104)-105) (omissis)".
          "Art.  8.  -  1.  Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche per singole parti  omogenee,  il  testo  delle  nuove
          disposizioni   sul   processo  penale  ad  una  commissione
          composta da venti deputati  e  da  venti  senatori  scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
          2.  La  commissione esprime il proprio parere entro novanta
          giorni  dalla  ricezione,   indicando   specificamente   le
          eventuali  disposizioni che non ritiene corrispondenti alle
          direttive della legge di delega.
          3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato  il
          parere  o  i  pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i  testi
          alla  commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intero
          testo, parere che deve essere espresso entro trenta  giorni
          dall'ultimo invio.
          4.  Il  Governo  procede  all'approvazione definitiva delle
          nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".