Art. 37. Procedimento penale innanzi al giudice di pace 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i principi di cui all'articolo 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice. 2. Si applica la procedura prevista dall'articolo 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla meta'.
Nota all'art. 37: - La legge n. 81/1987 reca: "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale". Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 1, n. 103), e dell'art. 8 di detta legge: "Art. 2. - 1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e rela- tive ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono: 1)-102) (Omissis); 103) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilita' di incidenti probatori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distina attribuzione di funzioni; 104)-105) (omissis)". "Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. 3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. 4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".