ART. 26. Coordinamento degli interventi 1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonche' dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato dalle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalita' di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonche' le modalita' di coordinamento ed integrazione della procedura.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 si veda in nota all'art. 1.