ART. 27. 
                      Vigilanza e sorveglianza 
 
1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali
e' esercitata dalla regione. Ove  si  tratti  di  area  protetta  con
territorio ricadente in piu' regioni l'atto istitutivo  determina  le
intese per l'esercizio della vigilanza. 
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facolta' di stipulare specifiche
convenzioni con le regioni per la sorveglianza  dei  territori  delle
aree naturali protette regionali, sulla base di una  convenzione-tipo
predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro
dell'agricoltura e delle foreste.