Art. 10. (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego). 1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e' istituito un Nucleo di valutazione. 2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresi' al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione degli accordi nell'arco temporale di validita' degli stessi e dei provvedimenti legislativi di cui al presente comma. 3. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di contabilita' di Stato. 4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. 5. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla Pubblica amministrazione. 6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato.