Art. 10. 
  (Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego). 
  1. Per la valutazione della dinamica  della  spesa  conseguente  ai
trattamenti  giuridici  ed  economici  dei  pubblici  dipendenti   e'
istituito un Nucleo di valutazione. 
  2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di  cui
all'articolo 6 della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  successive
modificazioni, ne valuta il contenuto accertando  l'esatto  ammontare
degli   oneri    finanziari    diretti    e    indiretti    derivanti
dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad
un arco temporale almeno triennale, ed emette  un  parere  che  viene
trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede  altresi'  al
controllo  sull'andamento  della  spesa  derivante  dall'applicazione
degli accordi nell'arco temporale di validita'  degli  stessi  e  dei
provvedimenti legislativi di cui al presente comma. 
  3. Il  Nucleo  di  valutazione  e'  composto  da  sette  componenti
nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta
formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei  deputati  e
del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno  il  doppio  del
numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilita' di Stato. 
  4. I componenti del Nucleo di  valutazione  durano  in  carica  sei
anni. 
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il  Nucleo  di
valutazione si avvale delle strutture e del personale  del  CNEL  che
puo' instaurare rapporti convenzionali  con  soggetti  estranei  alla
Pubblica amministrazione. 
  6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei  propri  compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le
pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale  dello
Stato.