Art. 5. (Assunzioni nel pubblico impiego). 1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. 2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni. 3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali. 4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri verra' emanato sentito il Consiglio dei Ministri. Per ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992. 5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non puo' in ogni caso superare il 30 per cento delle unita' cessate dal servizio tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992. 6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini di scuola. Obiettivo prioritario del piano e' la progressiva riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del personale che cessa dal servizio. 7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991. 8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in mobilita', secondo le modalita' contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.