Art. 5. 
                 (Assunzioni nel pubblico impiego). 
  1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le  assunzioni  di  personale
nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni  di
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.
407. Il limite  del  25  per  cento  dei  posti  resisi  vacanti  per
cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo  1,  comma  1,  della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50  per  cento  previsto
previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono  ridotti,
rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. 
  2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 1, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di
un  anno,  ad  eccezione  di  quelli  relativi   all'utilizzo   delle
graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni. 
  3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  nei
limiti del  50  per  cento  delle  vacanze  relative  alle  dotazioni
organiche dei singoli profili professionali. 
  4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n.  554,  per
ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento
unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri verra'  emanato  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri.  Per
ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo  decreto
autorizzativo nel corso dell'anno 1992. 
  5. Per il  complesso  delle  amministrazioni  statali  soggette  al
blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al  comma  1,  con
esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche
disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero  dei  nuovi
assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non puo'  in
ogni caso superare il 30 per cento delle unita' cessate dal  servizio
tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992. 
  6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale  impiego  del
personale delle amministrazioni statali, il Ministro  della  pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano  pluriennale,  da
allegare al Documento di programmazione economico-finanziario di  cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  come  modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello  nazionale  e
per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a
stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini
di  scuola.  Obiettivo  prioritario  del  piano  e'  la   progressiva
riduzione del fenomeno  delle  supplenze  e  delle  sostituzioni  del
personale che cessa dal servizio. 
  7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, si applica, per tre  anni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento  dei  posti
per i lavoratori delle  aziende  che  fruiscono  a  qualsiasi  titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per  piu'  di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi  al
trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991. 
  8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori
che fruiscono dell'indennita' di  mobilita'  di  cui  all'articolo  7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a  dodici
mesi, con chiamata da  apposite  liste  di  lavoratori  collocati  in
mobilita', secondo le modalita'  contenute  nel  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.