Art. 6. 
    (Impiego di nuove tecnologie nella Pubblica amministrazione). 
  1. Tutte le piante organiche  di  Ministeri,  enti  pubblici,  enti
economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione
e, in ogni caso, tutte le piante  organiche  definite  prima  del  31
dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione  sulla  base  dei
carichi  funzionali  entro   il   30   giugno   1992   e   sottoposte
all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni
tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti  locali
che avvengano via  telefax  sono  valide  ai  fini  del  procedimento
amministrativo una  volta  che  ne  sia  verificata  la  provenienza.
Qualora  dalle  comunicazioni  possano   nascere   diritti,   doveri,
legittime  aspettative  di  terzi,   prima   dell'atto   finale   del
procedimento dovra' essere  acquisito  agli  atti  l'originale  della
comunicazione.