Art. 7. 
                      (Valutazione di servizi). 
  1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20  della
legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla
data di  entrata  in  vigore  della  predetta  legge  nonche'  quello
prestato successivamente. 
  2. Rimane fermo il computo ai fini del  trattamento  di  quiescenza
dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge  8  agosto
1991, n. 274, con onere a carico delle  casse  pensioni  amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del tesoro  indipendentemente  dall'epoca  nella  quale  siano  stati
prestati. 
  3.  Gli  eventuali  maggiori  trattamenti  comunque  in  godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1,
cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite
con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita'  o  di
quiescenza.