Art. 8. 
              (Perequazione dei trattamenti economici). 
  1.  In  osservanza  dei  principi   di   omogeneizzazione   sanciti
dall'articolo 4 della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  gli  accordi
sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993  dovranno
ispirarsi  a  criteri  di  perequazione  dei  trattamenti   economici
complessivi  in  godimento  finalizzati  a  ridurre  gradualmente  le
differenze derivanti da particolari benefici  economici  riconosciuti
con carattere di settorialita'. Lo stesso  principio  si  applica  al
personale non soggetto a contrattazione in sede  di  adeguamento  del
tratamento economico. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il  periodo
1991-1993 dalla legge  finanziaria  per  il  1992  e  attraverso  una
diversa   distribuzione   e   utilizzazione   delle    disponibilita'
finanziarie  dei  fondi  per  il  miglioramento  dell'efficienza  dei
servizi previsti dai vigenti accordi di comparto. 
  3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento  automatico
della retribuzione stabilito per il personale di  magistratura  dagli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n.  97,  come  sostituiti
dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,  gli  incrementi
retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e  dal  1o  gennaio  1993  a
titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati  nella
misura del tasso di inflazione programmato per  ciascuno  degli  anni
1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in  vigore,  rispettivamente,
al 1› gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.