Art. 9. 
         (Disposizioni in materia di lavoro straordinario). 
  1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche
ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali
presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure
idonei all'accertamento dell'effettiva durata  dalla  prestazione  di
lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano,  entro  lo  stesso
termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito  dal
presente articolo.