Art. 10. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 32, primo comma, dopo le parole: trecentosessanta
milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni  di  servizi  e  per  gli  esercenti  arti  e
professioni, ovvero di lire un miliardo per  le  imprese  aventi  per
oggetto altre attivita'"; in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:
"Si applica la  disposizione  dell'ultimo  periodo  del  primo  comma
dell'articolo 18 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni."; 
    b) all'articolo 33, primo comma dopo le parole: "trecentosessanta
milioni di lire" sono inserite le seguenti: "per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni  di  servizi  e  per  gli  esercenti  arti  e
professioni, ovvero di lire un miliardo per  le  imprese  aventi  per
oggetto altre attivita'". 
  2. Nell'articolo 79 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito
il seguente: 
    "6-bis. Per gli enti non commerciali  e  gli  organismi  di  tipo
associativo di cui agli articoli 108  e  111,  che  rientrano  tra  i
soggetti disciplinati dal presente  articolo,  non  si  applicano  le
disposizioni del comma 6".