Art. 9. 1. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo," sono inserite le seguenti: "ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi,"; b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti" sono inserite le seguenti: "anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi"; c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904"; d) nel comma 2, dopo le parole: "legge di delegazione" sono inserite le seguenti: "nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi"; e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992" sono inserite le seguenti: "ovvero dal primo giorno secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". 2. I decreti legislativi di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo, fermi restando per il 1992 i relativi effetti di gettito previsti, saranno emanati contemporaneamente ai decreti legislativi di cui all'articolo 19 della citata legge n. 408 del 1990, ferma rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993. 3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere". 4. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. 5. all'articolo 19, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse. 6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: 1° marzo 1992"; b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione"; c) nella lettera b), la parola: "concessionari" e' sostituita dalla seguente: "soggetti". 7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 1991, n. 202, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "esonerati dal pagamento" sono inserite le seguenti "nonche' per gli utilizzatori senza titoli"; b) dopo la parola: "omessa", sono inserite le seguenti: "incompleta, infedele o tardiva". 8. Le disposizioni contenute nella presente legge che hanno ad oggetto, anche sotto forma di proroga, esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, devono essere oggetto della revisione prevista dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 9: - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990, come modificato dalla presente legge: "Art. 17 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, ivi comprese le disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni; b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti anche se riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunita' economica europea; in relazione a tali obiettivi verra' tenuto particolarmente conto della effettiva necessita' di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attivita', anche in relazione alle dimensioni dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno; c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verra' determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali; d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potra' superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990; d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi di generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione la non concorrenza a formare reddito delle somme vincolate alla destinazione a riserve indivisibili, da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, a condizione che sia esclusa la possibilita' di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del suo scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per le singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonche' una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione, nonche' indicando quali delle agevolazioni o regimi agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dle Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1 ovvero dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". - Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 408/1990, come modificato dalla presente legge: "Art. 18 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunita' economica europea, volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sara' ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 ed il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potra' essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potra' essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge. Saranno, comunque, previsti per le persone fisiche particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire la formazione del risparmio finalizzato all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione principale, con base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla sottoscrizione di forme assicurative di previdenza e sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati nelle lettere d) e m) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire 10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il limite complessivo di lire 10.000.000, gli importi massimi deducibili per ciascun onere. 2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17 terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1". - Si trascrive il testo dell'art. 19 della legge n. 408/1990 come modificato dalla presente legge: "Art. 19 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o piu' decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) facolta' per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare; b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta' non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonche' le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purche' conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi; c) commisurazione dell'imposta alla capacita' contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti; d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dall'attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciscuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potra' essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con piu' di 65 anni a ciascuno dei quali e' comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potra' comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avra' particolare riguardo alla capacita' contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra' garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccedera' la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento; e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia; f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonche' per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare. 2. Il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1 gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n. 202/1991, come modificato dalla presente legge: "Art. 3 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 1 marzo 1992, un decreto legislativo che istituisce a carico dei concessionari e locatari di beni pubblici una imposta del 5 per cento sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni del demanio pubblico e del patrimonio inalienabile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni. Nell'esercizio della delega occorrera' prevedere: a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il bene apparentemente destinato ad uso pubblico ed intestato ad ente pubblico, sia in realta' concesso in uso, anche di fatto, a circoli ricreativi, societa', cooperative, associazioni, gestori privati, o altri soggetti; b) che l'imposta non si applica per due anni ai soggetti che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e dei servizi reali successivamente al 31 dicembre 1989 o quando il canone sia stato rinegoziato e modificato successivamente a tale data; c) di rendere deducibile l'imposta dal reddito imponibile ai fini IRPEF e IRPEG; d) la determinazione delle modalita' di pagamento dell'imposta e la definizione dei parametri di riferimento al mercato per le concessioni date a canone simbolico o date senza indicizzazione di prezzo prima del 31 dicembre 1980 e tuttora in corso. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovra' prevedere a scopo di inventario l'obbligo della denuncia anche per i concessionari, locatari e comodatari dei beni di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonche' per gli utilizzatori senza titoli e le sanzioni pecuniarie per l'omessa incompleta, infedele o tardiva denuncia. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, le cui disposizioini avranno effetto dal 1 gennaio 1993, sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica".