Art. 9. 
 
  1. All'articolo 17 della legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 1, all'alinea, le parole: "31  dicembre  1991"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; dopo le parole: "uno o
piu' decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle
disposizioni  di  legge  esistenti  in  materia  di   esenzioni,   di
agevolazioni tributarie e  di  regimi  sostitutivi  aventi  carattere
agevolativo,"  sono  inserite   le   seguenti:   "ivi   comprese   le
disposizioni recanti agevolazioni o regimi agevolativi  riconducibili
a caratteristiche strutturali dei tributi,"; 
    b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole: "le esenzioni,  le
agevolazioni ed i regimi  sostitutivi  aventi  carattere  agevolativo
attualmente  esistenti"  sono  inserite  le   seguenti:   "anche   se
riconducibili a caratteristiche strutturali dei tributi"; 
    c) nel comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
      "d-bis)  non  costituisce  comunque  deroga  ai   principi   di
generalita', di uniformita' e di progressivita' della imposizione, la
non  concorrenza  a  formare  reddito  delle  somme  vincolate   alla
destinazione a riserve indivisibili, da  parte  delle  cooperative  e
loro  consorzi  disciplinati  dal  decreto   legislativo   del   Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.  1577,  ratificato,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302,  a  condizione  che
sia  esclusa  la  possibilita'  di  distribuirle  tra  i  soci  sotto
qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente, che all'atto del  suo
scioglimento, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904"; 
    d) nel comma 2, dopo  le  parole:  "legge  di  delegazione"  sono
inserite le seguenti: "nonche' indicando quali delle  agevolazioni  o
regimi agevolativi riconducibili a  caratteristiche  strutturali  dei
tributi potranno essere inserite nei decreti legislativi"; 
    e) nel comma 2, dopo le parole: "1° gennaio 1992"  sono  inserite
le seguenti: "ovvero dal  primo  giorno  secondo  mese  successivo  a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale". 
  2. I decreti legislativi di cui  all'articolo  17  della  legge  29
dicembre 1990, n. 408, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, fermi restando per il 1992 i relativi  effetti  di  gettito
previsti, saranno emanati contemporaneamente ai  decreti  legislativi
di cui all'articolo 19 della citata legge  n.  408  del  1990,  ferma
rimanendo per questi ultimi la decorrenza del 1° gennaio 1993. 
  3. All'articolo 18, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.  408,
sono aggiunti,  in  fine  i  seguenti  periodi:  "Saranno,  comunque,
previsti per le persone fisiche particolari  trattamenti  agevolativi
al  fine  di  favorire  la  formazione  del   risparmio   finalizzato
all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione  principale,
con base imponibile di tariffa d'estimo  catastale  non  superiore  a
quella  corrispondente  alla  categoria   A/2   a   sei   vani   alla
sottoscrizione  di  forme  assicurative  di  previdenza  e  sanitarie
nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate in borsa o negoziate al
mercato ristretto a condizione che esse vengano detenute per non meno
di tre anni consecutivi; l'ammontare del predetto importo nonche'  di
quelli indicati nelle lettere d) ed m) del comma 1  dell'articolo  10
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidnte della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
modificazioni, non potra' in ogni caso eccedere complessivamente lire
10.000.000. Saranno stabiliti, fermo restando il  limite  complessivo
di lire  10.000.000,  gli  importi  massimi  deducibili  per  ciascun
onere". 
  4. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  408,
le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge" sono soppresse. 
  5. all'articolo 19, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.  408,
le parole: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge" sono soppresse. 
  6. All'articolo 3, comma 1, della legge 12  luglio  1991,  n.  202,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle  seguenti:
1° marzo 1992"; 
    b) le parole: "sul canone annuale di concessione" sono sostituite
dalle seguenti: "sul canone annuale ovvero sull'indennizzo dovuto per
l'utilizzazione"; 
    c) nella lettera b), la  parola:  "concessionari"  e'  sostituita
dalla seguente: "soggetti". 
  7. All'articolo 3, comma 2, della legge 12  luglio  1991,  n.  202,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: "esonerati dal  pagamento"  sono  inserite  le
seguenti "nonche' per gli utilizzatori senza titoli"; 
    b)  dopo  la  parola:  "omessa",  sono  inserite   le   seguenti:
"incompleta, infedele o tardiva". 
  8. Le disposizioni contenute nella  presente  legge  che  hanno  ad
oggetto, anche sotto forma  di  proroga,  esenzioni,  agevolazioni  e
regimi  sostitutivi  aventi  carattere  agevolativo,  devono   essere
oggetto della revisione prevista  dall'articolo  17  della  legge  29
dicembre 1990, n. 408, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 9:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 17 della legge n.
          408/1990, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 17 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti la revisione e la modifica  delle  disposizioni
          di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni
          tributarie   e   di  regimi  sostitutivi  aventi  carattere
          agevolativo,   ivi   comprese   le   disposizioni   recanti
          agevolazioni   o   regimi   agevolativi   riconducibili   a
          caratteristiche strutturali dei tributi, che  costituiscono
          comunque  deroga ai principi di generalita', di uniformita'
          e  di  progressivita' della imposizione, secondo i seguenti
          principi e criteri direttivi:
               a)  le  esenzioni,  le  agevolazioni   ed   i   regimi
          sostitutivi  aventi  carattere  agevolativo dovranno essere
          sostituiti  con  autorizzazioni  di  spesa   al   fine   di
          consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato,
          la  concessione di un credito o di buoni di imposta, da far
          valere ai fini del pagamento  di  imposte,  da  determinare
          sulla  base  di parametri, legati alla dimensione economica
          dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
               b)  le  esenzioni,  le  agevolazioni   ed   i   regimi
          sostitutivi   aventi   carattere   agevolativo  attualmente
          esistenti  anche   se   riconducibili   a   caratteristiche
          strutturali dei tributi potranno essere in tutto o in parte
          mantenuti solo se le finalita' per le quali essi sono stati
          previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  tuttora  sussistenti e
          conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a
          specifici  obiettivi  di  politica  economica,  sociale   o
          culturale  compatibili  con  gli  indirizzi della Comunita'
          economica europea; in relazione  a  tali  obiettivi  verra'
          tenuto  particolarmente conto della effettiva necessita' di
          incentivazione   di   particolari   settori   economici   o
          specifiche  attivita',  anche  in relazione alle dimensioni
          dell'attivita', nonche' delle aree territoriali nelle quali
          i  benefici  sono  destinati  ad  essere   applicati,   con
          particolare riferimento al Mezzogiorno;
               c)   le   esenzioni,   le  agevolazioni  ed  i  regimi
          sostitutivi di cui alle lettere a)  e  b)  dovranno  essere
          applicati  per  un  periodo  di  tempo  limitato che verra'
          determinato in correlazione  al  tempo  necessario  per  il
          raggiungimento   degli   obiettivi  di  politica  economica
          nazionale,  fatti  salvi  quelli   conformi   a   specifici
          indirizzi costituzionali;
               d)   l'ammontare   degli   stanziamenti  previsti  per
          consentire  l'applicazione  dei  benefici  conseguenti   al
          riordino  del  regime delle esenzioni, delle agevolazioni e
          dei regimi  sostitutivi  in  applicazione  dei  principi  e
          criteri  direttivi  indicati  nelle lettere a), b) e c) non
          potra' superare l'importo del 50 per cento  dell'onere  che
          le  vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di
          stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990;
               d-bis) non costituisce comunque deroga ai principi  di
          generalita',  di  uniformita'  e  di  progressivita'  della
          imposizione la non  concorrenza  a  formare  reddito  delle
          somme  vincolate  alla destinazione a riserve indivisibili,
          da parte delle cooperative e loro consorzi disciplinati dal
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  14
          dicembre  1947,  n.  1577,  ratificato,  con modificazioni,
          dalla legge 2 aprile 1951, n.   302, a condizione  che  sia
          esclusa  la  possibilita'  di distribuirle tra i soci sotto
          qualsiasi  forma,  sia  durante  la  vita  dell'ente,   che
          all'atto  del  suo  scioglimento, ai sensi dell'articolo 12
          della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
            2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo invia per il parere, anche per le
          singole parti omogenee, il testo delle nuove  disposizioni,
          nonche'   una  relazione  analitica  che  dia  conto  delle
          agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti  nel
          campo  delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entita' dei
          benefici fiscali da ciascuno  derivanti,  alla  Commissione
          parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9
          ottobre   1971,   n.   825,  nella  composizione  stabilita
          dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987,  n.
          550.   La  Commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          sessanta giorni dalla ricezione,  indicando  specificamente
          le  eventuali  disposizioni  che non ritiene rispondenti ai
          principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione,
          nonche'  indicando  quali  delle  agevolazioni   o   regimi
          agevolativi riconducibili a caratteristiche strutturali dei
          tributi  potranno  essere inserite nei decreti legislativi.
          Il Governo  nei  trenta  giorni  successivi,  esaminato  il
          parere,  trasmette  nuovamente,  con  le  osservazioni e le
          eventuali modificazioni, i testi alla  Commissione  per  il
          parere  definitivo  che  deve  essere espresso entro trenta
          giorni dall'ultimo invio. I  decreti  legislativi,  le  cui
          disposizioni  avranno  effetto dal 1› gennaio 1992, saranno
          emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dle
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,
          dell'industria   del   commercio   e   dell'artigianato   e
          dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato
          nel comma 1  ovvero  dal  primo  giorno  del  secondo  mese
          successivo   a   quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  18  della  legge  n.
          408/1990, come modificato dalla presente legge:
             "Art.  18 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti  il  riordino  del  trattamento  tributario dei
          redditi di capitale  con  una  puntuale  definizione  delle
          singole  fattispecie  produttive  di  reddito, tenuto conto
          anche della disciplina vigente nei  paesi  della  Comunita'
          economica   europea,  volte  ad  estendere  automaticamente
          l'imposizione,  secondo  la  normativa  vigente,  a   nuove
          eventuali  fattispecie  diverse  da  quelle  esplicitamente
          previste ed elencate; in particolare  la  nuova  disciplina
          sara'  ispirata  al  principio  della generale applicazione
          della ritenuta alla  fonte,  con  obbligo  di  rivalsa,  in
          acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della
          ritenuta  stessa  tra il 10 ed il 20 per cento in relazione
          alla diversa  fattispecie  produttiva  di  reddito.  Per  i
          redditi  di  capitale, con esclusione di quelli attualmente
          assoggettati a ritenuta  alla  fonte  a  titolo  d'acconto,
          corrisposti  a  persone  fisiche  o a soggetti esenti dalle
          imposte sui redditi potra' essere prevista la  opzione  per
          l'applicazione  della  ritenuta a titolo di imposta; in tal
          caso  la  misura della ritenuta non potra' essere superiore
          al 30 per cento.   Dalla disciplina prevista  nel  presente
          comma  saranno  esclusi  gli interessi e gli altri proventi
          delle obbligazioni e  degli  altri  titoli  indicati  negli
          articoli   13   e  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  601,  compresi  quelli
          emessi   all'estero  ed  equiparati;  a  tali  interessi  e
          proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni  di
          legge.
             Saranno,  comunque,  previsti  per  le  persone  fisiche
          particolari trattamenti agevolativi al fine di favorire  la
          formazione   del   risparmio  finalizzato  all'acquisto  di
          immobili da adibire a propria  abitazione  principale,  con
          base imponibile di tariffa d'estimo catastale non superiore
          a quella corrispondente alla categoria A/2 a sei vani, alla
          sottoscrizione   di  forme  assicurative  di  previdenza  e
          sanitarie nonche' alla sottoscrizione di azioni quotate  in
          borsa  o  negoziate  al  mercato ristretto a condizione che
          esse vengano detenute per non meno di tre anni consecutivi;
          l'ammontare del predetto importo nonche' di quelli indicati
          nelle lettere d) e m) del  comma  1  dell'articolo  10  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni, non potra' in ogni caso
          eccedere    complessivamente   lire   10.000.000.   Saranno
          stabiliti, fermo restando il  limite  complessivo  di  lire
          10.000.000,  gli  importi  massimi  deducibili  per ciascun
          onere.
             2. Il Governo invia per il  parere,  anche  per  singole
          parti  omogenee,  il  testo  delle  nuove disposizioni alla
          Commissione  parlamentare  di  cui  all'articolo  17  terzo
          comma,   della   legge   9  ottobre  1971,  n.  825,  nella
          composizione stabilita  dall'articolo  1,  comma  4,  della
          legge  29  dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il
          proprio  parere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione,
          indicando  specificamente le eventuali disposizioni che non
          ritiene rispondenti ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          della  legge  di  delegazione. Il Governo nei trenta giorni
          successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente,  con
          le  osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla
          Commissione  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso  entro  trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
          legislativi, le cui disposizioni  avranno  effetto  dal  1›
          gennaio  1993,  saranno  emanati con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio  e  della
          programmazione  economica,  entro  il  termine indicato nel
          comma 1".
             - Si trascrive il testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          408/1990 come modificato dalla presente legge:
             "Art.  19 - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          il  31  dicembre  1992,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          concernenti  la  revisione  del  trattamento tributario dei
          redditi della  famiglia,  secondo  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
               a)   facolta'   per   i   contribuenti   di   chiedere
          l'applicazione dell'imposta sul  reddito  sull'insieme  dei
          redditi del nucleo familiare;
               b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi
          i  coniugi  non  legalmente  ed  effettivamente separati, i
          figli adottivi e gli affidati o gli  affiliati,  minori  di
          eta'  o  permanentemente inabili al lavoro e quelli di eta'
          non superiore a 26 anni dediti agli  studi  o  a  tirocinio
          gratuito  nonche' le persone indicate nell'articolo 433 del
          codice civile purche' conviventi e  a  condizione  che  non
          posseggano  redditi propri di importo superiore all'importo
          della pensione sociale vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore dei decreti legislativi;
               c)    commisurazione   dell'imposta   alla   capacita'
          contributiva del nucleo familiare tenendo conto del  numero
          delle  persone  che  lo  compongono  e  dei redditi da esse
          posseduti;
               d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione
          al reddito complessivo del nucleo  familiare  dell'aliquota
          media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero
          di  parti risultante dall'attribuzione ad un componente del
          nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciscuno
          degli altri componenti di un coefficiente non  superiore  a
          0,5  considerando  anche i rapporti derivanti da convivenza
          di fatto da almeno tre anni con la previsione di  opportune
          cautele  volte  ad evitare abusi e simulazioni; tale limite
          potra'  essere  superato  qualora  nella   famiglia   siano
          presenti  componenti  con  piu'  di  65 anni a ciascuno dei
          quali e' comunque  attribuito  un  ulteriore  coefficiente;
          l'applicazione  del quoziente familiare non potra' comunque
          dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle  400.000
          lire  annue  per ciascun componente della famiglia oltre il
          primo;  si  avra'  particolare  riguardo   alla   capacita'
          contributiva  del  nucleo familiare di cui faccia parte una
          persona  affetta  da  menomazioni  fisiche,   psichiche   o
          sensoriali,  specialmente  nei casi di non autosufficienza;
          nella determinazione del livello dei coefficienti si dovra'
          garantire  che  la  perdita  di  gettito  dell'imposta  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  a regime non eccedera' la
          somma indicata a tal fine  nella  previsione  del  bilancio
          programmatico  per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata
          del 50 per cento;
               e) previsione  dell'entrata  in  vigore  graduale  nel
          tempo  del  nuovo  trattamento tributario dei redditi della
          famiglia;
               f)   i   provvedimenti   delegati    conterranno    le
          disposizioni   occorrenti   per  il  coordinamento  con  la
          disciplina degli oneri deducibili  e  delle  detrazioni  di
          imposta   per   carichi   di   famiglia,   nonche'  per  il
          coordinamento   delle    norme    in    vigore,    relative
          all'accertamento,   alla  riscossione,  alle  sanzioni,  al
          contenzioso  e   ad   ogni   altro   adempimento   connesso
          all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.
             2.  Il  Governo  invia  per il parere, anche per singole
          parti omogenee, il  testo  delle  nuove  disposizioni  alla
          Commissione  parlamentare  di  cui  all'articolo  17, terzo
          comma,  della  legge  9  ottobre  1971,   n.   825,   nella
          composizione  stabilita  dall'articolo  1,  comma  4, della
          legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione  esprime  il
          proprio  parere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione,
          indicando specificamente le eventuali disposizioni che  non
          ritiene  rispondenti  ai  principi  e  ai criteri direttivi
          della legge di delegazione. Il Governo  nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato il parere, trasmette nuovamente, con
          le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi  alla
          Commissione  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.  I  decreti
          legislativi,  le  cui  disposizioni  avranno effetto dal 1›
          gennaio 1993, saranno emanati con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, entro il termine indicato nel comma 1".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  della legge n.
          202/1991, come modificato dalla presente legge:
             "Art. 3 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          1› marzo 1992, un  decreto  legislativo  che  istituisce  a
          carico  dei  concessionari  e locatari di beni pubblici una
          imposta  del  5  per  cento  sul  canone   annuale   ovvero
          sull'indennizzo  dovuto per l'utilizzazione di tutti i beni
          del demanio pubblico e del  patrimonio  inalienabile  dello
          Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle
          province   e   dei   comuni.  Nell'esercizio  della  delega
          occorrera' prevedere:
               a) che l'imposta e' dovuta anche nel caso che il  bene
          apparentemente  destinato  ad  uso pubblico ed intestato ad
          ente pubblico, sia in realta' concesso  in  uso,  anche  di
          fatto,   a   circoli   ricreativi,  societa',  cooperative,
          associazioni, gestori privati, o altri soggetti;
               b) che l'imposta  non  si  applica  per  due  anni  ai
          soggetti  che abbiano ottenuto la disponibilita' dei beni e
          dei servizi reali successivamente al  31  dicembre  1989  o
          quando   il  canone  sia  stato  rinegoziato  e  modificato
          successivamente a tale data;
               c)  di  rendere  deducibile  l'imposta   dal   reddito
          imponibile ai fini IRPEF e IRPEG;
               d)  la  determinazione  delle  modalita'  di pagamento
          dell'imposta e la definizione dei parametri di  riferimento
          al  mercato  per  le  concessioni date a canone simbolico o
          date senza indicizzazione di prezzo prima del  31  dicembre
          1980 e tuttora in corso.
             2.  Il  decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 dovra'
          prevedere a scopo di inventario  l'obbligo  della  denuncia
          anche  per  i concessionari, locatari e comodatari dei beni
          di cui al comma 1 esonerati dal pagamento nonche'  per  gli
          utilizzatori  senza  titoli  e  le  sanzioni pecuniarie per
          l'omessa incompleta, infedele o tardiva denuncia.
             3. Il decreto legislativo di cui  al  comma  1,  le  cui
          disposizioini  avranno  effetto  dal 1› gennaio 1993, sara'
          emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i Ministri del
          tesoro e del bilancio e della programmazione economica".