Art. 10.
(Nucleo di valutazione della spesa
relativa al pubblico impiego).
1. Per la valutazione della dinamica della spesa conseguente ai
trattamenti giuridici ed economici dei pubblici dipendenti e'
istituito un Nucleo di valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui
all'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive
modificazioni, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare
degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti
dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad
un arco temporale almeno triennale, ed emette un parere che viene
trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede altresi' al
controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione
degli accordi nell'arco temporale di validita' degli stessi e dei
provvedimenti legislativi di cui al presente comma.
3. Il Nucleo di valutazione e' composto da sette componenti
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del
numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilita' di Stato.
4. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei
anni.
5. Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Nucleo di
valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL che
puo' instaurare rapporti convenzionali con soggetti estranei alla
Pubblica amministrazione.
6. Il nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le
pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello
Stato.
Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
concernente "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il
seguente:
"Art. 6 (Accordi sindacali per i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
- Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui
delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La delegazione e' integrata dai Ministri competenti in
relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
I Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli
articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in base
alle norme vigenti.
La delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente
rappresentative per ogni singolo comparto e delle
confederazioni maggiormente rappresentative in base
nazionale.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto
mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono
formulare una ipotesi di accordo entro quattro mesi
dall'inizio delle trattative.
Nel corso delle trattative la delegazione governativa
riferisce al Consiglio dei Ministri.
Le organizzazioni sindacali dissenzienti dell'ipotesi di
accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattive
possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le
loro osservazioni.
Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta
giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo,
verificate le compatibilita' finanziarie come determinate
dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni
di cui al comma precedente, ne' autorizza la
sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti
devono formulare entro il termine di sessanta giorni una
nuova ipotesi di accordo, sulla quale delibera nuovamente
il Consiglio dei Ministri.
Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite
ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo".