Art. 10.
                 (Nucleo di valutazione della spesa
                   relativa al pubblico impiego).
  1.  Per  la  valutazione  della dinamica della spesa conseguente ai
trattamenti  giuridici  ed  economici  dei  pubblici  dipendenti   e'
istituito un Nucleo di valutazione.
  2.  Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui
all'articolo 6 della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  e  successive
modificazioni,  ne  valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare
degli   oneri    finanziari    diretti    e    indiretti    derivanti
dall'applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad
un  arco  temporale  almeno  triennale, ed emette un parere che viene
trasmesso al Consiglio dei ministri. Il Nucleo provvede  altresi'  al
controllo  sull'andamento  della  spesa  derivante  dall'applicazione
degli accordi nell'arco temporale di validita'  degli  stessi  e  dei
provvedimenti legislativi di cui al presente comma.
  3.  Il  Nucleo  di  valutazione  e'  composto  da  sette componenti
nominati con decreto del  Presidente  della  Repubblica  su  proposta
formulata  congiuntamente  dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno  il  doppio  del
numero dei componenti formulata dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro (CNEL), tra esperti in materia economica, giuridica e di
contabilita' di Stato.
  4.  I  componenti  del  Nucleo  di valutazione durano in carica sei
anni.
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il  Nucleo  di
valutazione  si  avvale  delle strutture e del personale del CNEL che
puo' instaurare rapporti convenzionali  con  soggetti  estranei  alla
Pubblica amministrazione.
  6.  Il  nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti
ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le
pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale  dello
Stato.
 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          concernente  "Legge  quadro  sul  pubblico  impiego", e' il
          seguente:
             "Art.  6  (Accordi  sindacali  per  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo).
          -   Per   gli   accordi   riguardanti  i  dipendenti  delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          la delegazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Ministro per la  funzione  pubblica  da  lui
          delegato,  che  la  presiede,  dal Ministro del tesoro, dal
          Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e
          dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
             La  delegazione  e' integrata dai Ministri competenti in
          relazione alle amministrazioni comprese nei comparti.
             I  Ministri,  anche  in  ordine  alle disposizioni degli
          articoli seguenti, possono delegare sottosegretari in  base
          alle norme vigenti.
             La  delegazione sindacale e' composta dai rappresentanti
          delle organizzazioni nazionali  di  categoria  maggiormente
          rappresentative   per   ogni   singolo   comparto  e  delle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative   in   base
          nazionale.
             Le  delegazioni,  che iniziano le trattative almeno otto
          mesi prima della scadenza dei precedenti  accordi,  debbono
          formulare   una  ipotesi  di  accordo  entro  quattro  mesi
          dall'inizio delle trattative.
             Nel corso delle trattative  la  delegazione  governativa
          riferisce al Consiglio dei Ministri.
             Le organizzazioni sindacali dissenzienti dell'ipotesi di
          accordo  o  che dichiarino di non partecipare alle trattive
          possono  trasmettere  al  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri  e  ai  Ministri  che compongono la delegazione le
          loro osservazioni.
             Il Consiglio dei Ministri, entro il  termine  di  trenta
          giorni   dalla   formulazione   dell'ipotesi   di  accordo,
          verificate le compatibilita' finanziarie  come  determinate
          dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni
          di    cui   al   comma   precedente,   ne'   autorizza   la
          sottoscrizione; in caso di determinazione negativa le parti
          devono formulare entro il termine di  sessanta  giorni  una
          nuova  ipotesi  di accordo, sulla quale delibera nuovamente
          il Consiglio dei Ministri.
             Entro il termine di sessanta giorni dalla sottoscrizione
          dell'accordo, con decreto del Presidente della  Repubblica,
          previa  delibera  del Consiglio dei Ministri, sono recepite
          ed emanate le norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo".