Art. 5.
(Assunzioni nel pubblico impiego).
1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale
nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per
cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto
dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti,
rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.
2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 1, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di
un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle
graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni.
3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei
limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni
organiche dei singoli profili professionali.
4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per
ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento
unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri verra' emanato sentito il Consiglio dei ministri. Per
ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo decreto
autorizzativo nel corso dell'anno 1992.
5. Per il complesso delle amministrazioni statali soggette al
blocco delle assunzioni e dei trasferimenti di cui al comma 1, con
esclusione di quelle autorizzate ad assumere sulla base di specifiche
disposizioni legislative che prevedano deroghe, il numero dei nuovi
assunti nel 1992 in base alla disciplina dei commi 1 e 4 non puo' in
ogni caso superare il 30 per cento delle unita' cessate dal servizio
tra il 30 aprile 1991 e il 30 aprile 1992.
6. Per adeguarsi alla generale politica del razionale impiego del
personale delle amministrazioni statali, il Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, presenta, entro il 30 aprile 1992, un piano pluriennale, da
allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria di cui
all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, che fissa a livello nazionale e
per ciascuna provincia i criteri e gli standard di riferimento atti a
stabilire il rapporto allievi-classi autorizzato per i diversi ordini
di scuola. Obiettivo prioritario del piano e' la progressiva
riduzione del fenomeno delle supplenze e delle sostituzioni del
personale che cessa dal servizio.
7. Per le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica, per tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, una riserva del 50 per cento dei posti
per i lavoratori delle aziende che fruiscono a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di
dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori ammessi al
trattamento di integrazione salariale, secondo le modalita' contenute
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai lavoratori
che fruiscono dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223, da un periodo superiore a dodici
mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori collocati in
mobilita', secondo le modalita' contenute nel citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'intero art. 1 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, concernente "Disposizioni diverse per
l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993",
e' il seguente:
"Art. 1 (Pubblico impiego). - 1. Per il 1991, i
trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n.
554, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10-
bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1
e 3, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un
anno dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un
anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle
graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle
attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i
servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai
cittadini portatori di handicap.
4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e
documentate esigenze funzionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al
comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le
amministrazioni statali a bandire concorsi per le
qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219, e successive integrazioni.
5. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31
dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la
determinazione del fabbisogno di personale per lo
svolgimento dei servizi di distribuzione della
corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione
organica.
6. Le norme di cui all'art. 6 del decreto-legge 1
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il
triennio 1991-1993.
7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei
posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni
del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30
per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti
nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo
dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di
lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei
lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria in possesso dei prescritti
requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi".
Per il testo delle disposizioni soprarichiamate, non
riportate qui appresso, consultare la legge n. 407/1990,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
303 del 31 dicembre 1990.
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 1 e del comma 1
dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
concernente "Disposizioni in materia di pubblico impiego",
e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non
economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al
personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
commissariale governativa possono procedere ad assunzioni
di personale, nei limiti del 25 per cento (ridotto al 10
per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata,
n.d.r.) dei posti resisi vacanti per cessazioni dal
servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non
coperti, in ciascun profilo professionale e, per le
amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento
definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
2. (Omissis).
3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro
consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in
ciascun profilo nei limiti del 50 per cento (ridotto al 25
per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata,
n.d.r.) dei posti resisi vacanti per cessazioni dal
servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non
coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti,
resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 e non coperti, relativi:
a) a profili professionali il cui organico complessivo
non sia superiore a due unita';
b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
abitanti ed ai loro consorzi".
"Art. 2. - 1. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con
proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo'
autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli
idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988".
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n.
468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio", come
sostituito dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362,
e' il seguente:
"Art. 3 (Documento di programmazione economico-
finanziaria). - 1. Entro il 15 maggio di ogni anno, il
Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti
deliberazioni, il documento di programmazione economico-
finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico-
finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata
degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti
rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di
programmazione economico-finanziaria e della evoluzione
economico-finanziaria internazionale in particolare nella
Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per
identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico
allargato a 'politiche invariate', intendendosi con tale
termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti
dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi
da assicurare alla collettivita' e, per la parte
discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in
passato dalle amministrazioni;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare
quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini
di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del
settore statale e del fabbisogno del settore pubblico
allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del
debito del settore statale e del settore pubblico allargato
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle
precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di
disavanzo corrente del settore statale e del settore
pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi,
per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione
tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla
precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e
delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle
aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel
settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce
il bilancioi pluriennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore,
collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria,
sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri
ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria
indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1,
lettera c), dell'art. 1- bis, evidenziando il riferimento
alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f)
del precedente comma 2".
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro", come modificato dall'art. 4, commi 4- bis e 4-
quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e
dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti
pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a
carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una
o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie
locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali
non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello
della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni
effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed
in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita'
eventualmente richiesta e i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati
numericamente alla selezione secondo l'ordine delle
graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni
territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la
loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi
dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della
nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto
immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle
graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la
cui attivita' si esplichi nel territorio di piu'
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle
circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita'
si esplichi nell'intero territorio regionale, con
riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni
della regione, secondo un sistema integrato definito ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le
modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori
avviati sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che
svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da
ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei
lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base
della graduatoria delle domande presentate dagli
interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono
stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria
unica nonche' i criteri e le modalita' per la
informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica
amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale
la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal
Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore
di principio e di indirizzo per la legislazione delle
regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo
le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili
militarmente ordinati".
Il comma 4- ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme
in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di
mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del
sistema informatico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale) prevede che: "L'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di
assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo
alle assunzioni temporanee di personale presso le
amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall'art. 6 della
legge 20 marzo 1975, n. 70 (riguardante assunzioni
temporanee di personale straordinario presso gli enti
pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni
a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario,
nelle province, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali.
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 1991 reca la "Disciplina, ai
fini dell'assunzione nella pubblica amministrazione,
dell'avviamento della selezione dei lavoratori delle
aziende operanti nelle regioni del centro nord che
fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici
mesi".
- Il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223, concernente "Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro", e' il
seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1 gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
1, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra la
data di entrata in vigore della presente legge e quella del
loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' e le
condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
di mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a
quello della corresponsione, assuma una occupazione alle
altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancanti alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
dei vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1 gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di Gestione e Partecipazioni Industriali SpA
(GEPI) e della Iniziative Sardegna SpA (INSAR) si prescinde
dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
mobilita' non puo' comunque esserre corrisposta per un
periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione dei quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, della legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano alla gestione di cui all'art. 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio
calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al 31
dicembre 1991 ed in misura paria 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di previdenza
dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono dovuti al predetto
Istituto. Ad esso vanno inviate le comunicazioni relative
alle procedure previste dall'art. 4, comma 10, nonche' le
comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni".