Art. 6.
                    (Impiego di nuove tecnologie
                  nella Pubblica amministrazione).
  1.  Tutte  le  piante  organiche  di Ministeri, enti pubblici, enti
economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione
e, in ogni caso, tutte le piante  organiche  definite  prima  del  31
dicembre  1989  debbono  essere riviste in diminuzione sulla base dei
carichi  funzionali  entro   il   30   giugno   1992   e   sottoposte
all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni
tra  amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali
che avvengano via  telefax  sono  valide  ai  fini  del  procedimento
amministrativo  una  volta  che  ne  sia  verificata  la provenienza.
Qualora  dalle  comunicazioni  possano   nascere   diritti,   doveri,
legittime   aspettative   di   terzi,   prima  dell'atto  finale  del
procedimento dovra' essere  acquisito  agli  atti  l'originale  della
comunicazione.