Art. 6.
(Impiego di nuove tecnologie
nella Pubblica amministrazione).
1. Tutte le piante organiche di Ministeri, enti pubblici, enti
economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione
e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31
dicembre 1989 debbono essere riviste in diminuzione sulla base dei
carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte
all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni
tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali
che avvengano via telefax sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri,
legittime aspettative di terzi, prima dell'atto finale del
procedimento dovra' essere acquisito agli atti l'originale della
comunicazione.