Art. 7. (Valutazione di servizi). 1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello prestato successivamente. 2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati prestati. 3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di quiescenza.
Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente: "Art. 20. - 1. Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico". - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, concernente "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi", e' il seguente: "1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni".