Art. 7.
                      (Valutazione di servizi).
  1.  Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della
legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla
data di  entrata  in  vigore  della  predetta  legge  nonche'  quello
prestato successivamente.
  2.  Rimane  fermo  il computo ai fini del trattamento di quiescenza
dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge  8  agosto
1991,  n.  274,  con onere a carico delle casse pensioni amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza  del  Ministero
del  tesoro  indipendentemente  dall'epoca  nella  quale  siano stati
prestati.
  3.  Gli  eventuali  maggiori  trattamenti  comunque  in  godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1,
cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite
con  i  futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di
quiescenza.
 
          Note all'art. 7:
             - Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, concernente "Norme sul servizio  militare  di  leva  e
          sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente:
             "Art. 20. - 1. Il periodo di servizio militare e' valido
          a  tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
          determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai  fini   del
          trattamento previdenziale del settore pubblico".
             -  Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto
          1991, n.  274, concernente "Acceleramento  delle  procedure
          di  liquidazione  delle  pensioni  e  delle ricongiunzioni,
          modifiche ed integrazioni  degli  ordinamenti  delle  Casse
          pensioni   degli   istituti  di  previdenza,  riordinamento
          strutturale e funzionale  della  Direzione  generale  degli
          istituti   stessi",   e'  il  seguente:  "1.  Ai  fini  del
          trattamento di quiescenza  a  favore  degli  iscritti  alle
          Casse  pensioni  degli  istituti  di  previdenza  presso il
          Ministero del tesoro, i periodi  di  servizio  militare  di
          leva  e  quelli  considerati  sostitutivi  ed equiparati ai
          sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda,
          ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
          con effetto dalla data di entrata in  vigore  della  citata
          legge  n.  958  del 1986, con onere a carico delle predette
          Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al
          servizio militare di  leva  il  corrispondente  periodo  di
          servizio  di  volontariato  prestato  non  in  costanza  di
          rapporto d'impiego nei Paesi in via di  sviluppo  ai  sensi
          della  legge  15  dicembre  1971,  n.  1222,  e  successive
          modificazioni".