Art. 7.
(Valutazione di servizi).
1. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della
legge 24 dicembre 1986, n.958, e' esclusivamente quello in corso alla
data di entrata in vigore della predetta legge nonche' quello
prestato successivamente.
2. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza
dei periodi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati
prestati.
3. Gli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento,
conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1,
cessano di essere corrisposti; le somme gia' erogate sono riassorbite
con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attivita' o di
quiescenza.
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, concernente "Norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata", e' il seguente:
"Art. 20. - 1. Il periodo di servizio militare e' valido
a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto
1991, n. 274, concernente "Acceleramento delle procedure
di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni,
modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento
strutturale e funzionale della Direzione generale degli
istituti stessi", e' il seguente: "1. Ai fini del
trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il
Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di
leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai
sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda,
ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
con effetto dalla data di entrata in vigore della citata
legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette
Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al
servizio militare di leva il corrispondente periodo di
servizio di volontariato prestato non in costanza di
rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi
della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive
modificazioni".