Art. 8.
(Perequazione
dei trattamenti economici).
1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti
dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi
sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno
ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici
complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le
differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti
con carattere di settorialita'. Lo stesso principio si applica al
personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del
tratamento economico.
2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo
1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una
diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilita'
finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei
servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico
della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti
dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi
retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1o gennaio 1993 a
titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella
misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni
1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente,
al 1 gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
concernente "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il
seguente:
"Art. 4 (Principi di omogeneizzazione). - Gli atti
previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai
principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche,
della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici
e dell'efficienza amministrativa".
- Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile
1979, n. 97, concernente "Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato" (sostituiti con un
unico articolo dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n.
27), e' il seguente:
"Gli stipendi del personale di cui alla presente legge
sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura
percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel
triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici
dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto
centrale di statistica ai fini della elaborazione degli
indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione
della indennita' integrativa speciale.
Agli effetti del comma precedente sono presi in
considerazione i benifici medi pro-capite dei seguenti
comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali,
aziende autonome dello Stato, universita', regioni,
provincie e comuni, ospedali, enti di previdenza.
La variazione percentuale e' calcolata rapportando il
complesso del trattamento economico medio per unita'
corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a
quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha
effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento.
Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno
di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto
sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con
riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio
dal primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento
della variazione percentuale verificatasi fra le
retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio
precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del
triennio successivo.
La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai
precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del
primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine,
entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione
percentuale di cui al primo comma.
Qualora i dati indicati nei comuni precedenti non siano
disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono
adeguati con applicazione della stessa percentuale
dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme
restando le date di decorrenza dell'adeguamento.
Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti
la variazione percentuale e' determinata, per il periodo
dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50
per cento della variazione del trattamento economico dei
comparti di pubblico impiego di cui al secondo comma del
presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio
1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1
gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore
sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento
di cui alla prima parte, del presente comma di una
percentuale fissa del 12 per cento, con successivo
conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".