Art. 8.
                            (Perequazione
                     dei trattamenti economici).
  1.   In   osservanza   dei  principi  di  omogeneizzazione  sanciti
dall'articolo 4 della  legge  29  marzo  1983,  n.  93,  gli  accordi
sindacali  dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno
ispirarsi  a  criteri  di  perequazione  dei  trattamenti   economici
complessivi  in  godimento  finalizzati  a  ridurre  gradualmente  le
differenze derivanti da particolari benefici  economici  riconosciuti
con  carattere  di  settorialita'.  Lo stesso principio si applica al
personale non soggetto a contrattazione in sede  di  adeguamento  del
tratamento economico.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il  periodo
1991-1993  dalla  legge  finanziaria  per  il  1992  e attraverso una
diversa   distribuzione   e   utilizzazione   delle    disponibilita'
finanziarie  dei  fondi  per  il  miglioramento  dell'efficienza  dei
servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
  3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento  automatico
della  retribuzione  stabilito per il personale di magistratura dagli
articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n.  97,  come  sostituiti
dall'articolo  2  della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi
retributivi spettanti dal 1› gennaio 1992 e dal  1o  gennaio  1993  a
titolo  di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella
misura del tasso di inflazione programmato per  ciascuno  degli  anni
1992  e  1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente,
al 1› gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.
 
          Note all'art. 8:
             - Il testo dell'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93,
          concernente "Legge quadro  sul  pubblico  impiego",  e'  il
          seguente:
             "Art.  4  (Principi  di  omogeneizzazione).  -  Gli atti
          previsti dai due precedenti articoli  devono  ispirarsi  ai
          principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche,
          della  perequazione e trasparenza dei trattamenti economici
          e dell'efficienza amministrativa".
             - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge  2  aprile
          1979,  n.  97, concernente "Norme sullo stato giuridico dei
          magistrati  e  sul  trattamento  economico  dei  magistrati
          ordinari  e  amministrativi, dei magistrati della giustizia
          militare e degli avvocati dello Stato" (sostituiti  con  un
          unico articolo dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n.
          27), e' il seguente:
             "Gli  stipendi  del personale di cui alla presente legge
          sono adeguati  di  diritto,  ogni  triennio,  nella  misura
          percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel
          triennio  precedente  dalle  altre  categorie  dei pubblici
          dipendenti per le voci retributive calcolate  dall'Istituto
          centrale  di  statistica  ai  fini della elaborazione degli
          indici  delle  retribuzioni  contrattuali,  con  esclusione
          della indennita' integrativa speciale.
             Agli  effetti  del  comma  precedente  sono   presi   in
          considerazione  i  benifici  medi  pro-capite  dei seguenti
          comparti del  pubblico  impiego:  amministrazioni  statali,
          aziende   autonome   dello   Stato,  universita',  regioni,
          provincie e comuni, ospedali, enti di previdenza.
             La variazione percentuale e'  calcolata  rapportando  il
          complesso   del  trattamento  economico  medio  per  unita'
          corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento  a
          quello  dell'ultimo  anno  del  triennio  precedente  ed ha
          effetto dal 1› gennaio successivo a quello di riferimento.
             Gli stipendi al 1› gennaio del secondo e del terzo  anno
          di  ogni  triennio  sono  aumentati,  a  titolo  di acconto
          sull'adeguamento  triennale,  per  ciascun   anno   e   con
          riferimento  sempre  allo stipendio in vigore al 1› gennaio
          dal primo anno, per una percentuale pari al  30  per  cento
          della    variazione   percentuale   verificatasi   fra   le
          retribuzioni   dei   dipendenti   pubblici   nel   triennio
          precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1› gennaio del
          triennio successivo.
             La  percentuale  dell'adeguamento triennale prevista dai
          precedenti commi e' determinata  entro  il  30  aprile  del
          primo  anno di ogni triennio con decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri  di  concerto  con  il  Ministro  di
          grazia  e  giustizia  e  con quello del tesoro. A tal fine,
          entro il mese di  marzo,  l'ISTAT  comunica  la  variazione
          percentuale di cui al primo comma.
             Qualora  i dati indicati nei comuni precedenti non siano
          disponibili entro i termini previsti, gli stipendi  vengono
          adeguati   con   applicazione   della   stessa  percentuale
          dell'anno precedente salvo successivo  conguaglio  e  ferme
          restando le date di decorrenza dell'adeguamento.
             Nella  prima  applicazione delle disposizioni precedenti
          la variazione percentuale e' determinata,  per  il  periodo
          dal 1› luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50
          per  cento  della  variazione del trattamento economico dei
          comparti di pubblico impiego di cui al  secondo  comma  del
          presente  articolo  verificatasi  nel  periodo  1›  gennaio
          1979-31  dicembre  1981  e  l'adeguamento  decorre  dal  1›
          gennaio  1982.  Dal  1› gennaio 1981 gli stipendi in vigore
          sono aumentati, a titolo di anticipazione  sull'adeguamento
          di  cui  alla  prima  parte,  del  presente  comma  di  una
          percentuale  fissa  del  12  per  cento,   con   successivo
          conguaglio a decorrere dal 1› gennaio 1982".