Art. 8. (Perequazione dei trattamenti economici). 1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialita'. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del tratamento economico. 2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilita' finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto. 3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1o gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1 gennaio 1991 ed al 1o gennaio 1992.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente "Legge quadro sul pubblico impiego", e' il seguente: "Art. 4 (Principi di omogeneizzazione). - Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa". - Il testo degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato" (sostituiti con un unico articolo dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27), e' il seguente: "Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benifici medi pro-capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, provincie e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio dal primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei comuni precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti di pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte, del presente comma di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".