Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario). 1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.