Art. 9.
(Disposizioni
in materia di lavoro straordinario).
1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche
anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita' sanitarie
locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro-
cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla
prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano,
entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al
principio stabilito dal presente articolo.