Art. 9.
                            (Disposizioni
                in materia di lavoro straordinario).
  1.  A  decorrere  dal  1›  luglio 1992 le amministrazioni pubbliche
anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unita'  sanitarie
locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro-
cedure    idonei   all'accertamento   dell'effettiva   durata   dalla
prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro  straordinario.
Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano,
entro  lo  stesso  termine,  le  norme  regionali  e  provinciali  al
principio stabilito dal presente articolo.