Art. 20. (Pubblicita') 1. Negli annunci pubblicitari e nelle offerte comunque esposte, dirette o diffuse al pubblico, con cui un soggetto dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo di una concessione di credito al consumo, devono essere indicati anche il TAEG ed il relativo periodo di validita'. 2. Negli annunci e nelle offerte di cui al comma 1 il TAEG puo' essere eventualmente citato mediante un esempio tipico, nei casi individuati nella delibera di cui all'articolo 19, comma 2, per moti- vate ragioni tecniche.