Art. 21.
                              (Contratti)
  1.  I  contratti di concessione di credito al consumo devono essere
stipulati  per  iscritto  e  un  esemplare  di  essi  va   consegnato
contestualmente al consumatore.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma 4, i contratti devono
indicare:
  a) l'ammontare e le modalita' del finanziamento;
  b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
  c) il TAEG;
  d) il dettaglio delle condizioni analitiche  secondo  cui  il  TAEG
puo' essere eventualmente modificato;
  e)  l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo
del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali
oneri, deve esserne fornita una  stima  realistica.  Oltre  ad  essi,
nulla e' dovuto dal consumatore;
  f) le eventuali garanzie richieste;
  g)  le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di
quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a  garantire  il
rimborso  del  credito in caso di morte, invalidita' o infermita' del
consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.
  3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i contratti di  credito  al
consumo  che  concernono  l'acquisto  di  determinati  beni o servizi
devono contenere, a pena di nullita', le seguenti indicazioni:
  a) la descrizione analitica dei beni  o  dei  servizi  che  formano
l'oggetto del contratto;
  b)  il  prezzo  di  acquisto  in  contanti; il prezzo stabilito dal
contratto; l'ammontare dell'eventuale acconto;
  c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprieta'  al
consumatore, nei casi in cui non sia immediato.
  4.  L'articolo  1525  del  codice civile si applica anche a tutti i
contratti di credito al consumo a fronte dei quali sia stato concesso
un diritto reale di  garanzia  sul  bene  acquistato  con  il  denaro
ricevuto in prestito.
  5.  In  via  transitoria  e  fino  all'adozione  di  una disciplina
nazionale sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  e
finanziari  di  contenuto  almeno  equivalente a quello stabilito dal
presente comma e dai commi 6 e 7, agli effetti della  protezione  del
consumatore,  i  contratti  con cui un ente creditizio o una societa'
finanziaria concedono a un  consumatore  un'apertura  di  credito  in
conto  corrente  non  connessa all'uso di una carta di credito devono
almeno contenere, a pena di nullita', le seguenti indicazioni:
  a) il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
  b)  il  tasso  di  interesse  annuo ed il dettaglio analitico degli
oneri  applicabili  dal  momento  della  conclusione  del  contratto,
nonche'  le  condizioni  che possono determinarne la modifica durante
l'esecuzione del contratto stesso. Oltre ad essi, nulla e' dovuto dal
consumatore;
  c)  le  modalita'  di  recesso  dal  contratto.  Sono  nulli  e  si
considerano non apposti i rinvii agli usi.
  6.  Il  tasso di interesse annuo e gli oneri previsti nei contratti
di cui al comma 5 possono essere  variati  in  senso  sfavorevole  al
consumatore  purche'  ne  sia  data al medesimo comunicazione scritta
presso l'ultimo domicilio  notificato,  con  un  anticipo  di  almeno
cinque  giorni  lavorativi  rispetto  alla data di applicazione delle
variazioni. In caso contrario, queste ultime sono inefficaci.
  7. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 6, il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza
penalita' e di  ottenere,  in  sede  di  liquidazione  del  rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
  8.  Nessuna  somma  puo'  essere addebitata al consumatore od a lui
richiesta, se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.  Le
clausole di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.
  9.  Nei  casi  di  assenza  o nullita' delle clausole contrattuali,
queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri:
  a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni  del  tesoro
annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto di credito al consumo;
  b) la scadenza del credito e' a trenta mesi;
  c) nessuna garanzia e copertura assicurativa  viene  costituita  in
favore del finanziatore;
  d)  le facolta' di adempimento anticipato ovvero di risoluzione del
contratto spettano unicamente al consumatore, che le puo'  esercitare
in qualsiasi momento, senza oneri e penalita'.
  10.   Il   consumatore   ha  sempre  la  facolta'  dell'adempimento
anticipato ovvero della risoluzione di cui alla lettera d) del  comma
9;  se  il consumatore esercita tale facolta', ha altresi' diritto ad
un'equa riduzione del corrispettivo del credito,  conformemente  alle
disposizioni  che  verranno  stabilite  nella  delibera  del Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio di  cui  all'articolo
19, comma 2.
  11. I diritti del creditore derivanti da un contratto di credito al
consumo  possono  essere ceduti ad un terzo solo previa comunicazione
scritta del cedente al consumatore, da  questi  ricevuta  con  almeno
quindici  giorni  di  anticipo.  Il  consumatore conserva comunque la
facolta' di fare valere nei confronti del  cessionario  le  eccezioni
che  poteva  fare  valere  nei confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione anche in deroga  al  disposto  dell'articolo  1248  del
codice civile.