Art. 22.
             (Responsabilita' sussidiaria del finanziatore)
  1.  Nei  casi  di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il
consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in  mora
ha  diritto  di  agire  contro il finanziatore nei limiti del credito
concesso, a condizione che vi  sia  un  accordo  che  attribuisce  al
finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore.
  2.  La responsabilita' di cui al presente articolo si estende anche
al terzo a cui il finanziatore abbia ceduto, ai  sensi  dell'articolo
21,  comma  11,  i  diritti derivanti dal contratto di concessione di
credito.