Art. 23.
                         (Vigilanza e sanzioni)
  1.  L'esercizio dell'attivita' di concessione di credito al consumo
in tutte le forme previste dall'articolo 18 e' riservato:
  a) agli enti creditizi;
  b) agli intermediari iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  6,
comma  1,  del  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  che  lo  prevedano
espressamente nello statuto.
  2.  I  soggetti  autorizzati  alla  vendita  di  beni o servizi nel
territorio dello Stato sono abilitati a concedere credito al  consumo
nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo.
  3.  Il  controllo  del  rispetto delle disposizioni contenute nella
presente sezione, da esercitare nelle forme  stabilite  con  delibera
del   Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio
prevedendosi in ogni caso la facolta' di accesso e di  ispezione,  e'
demandato:
  a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1;
  b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
i soggetti di cui al comma 2.
  4.  Chiunque  esercita  la  concessione di credito al consumo al di
fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei  commi  1  e  2  e'
punito  con  l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.  La  condanna  comporta  la
confisca  delle  cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato,
che sono servite o sono state destinate a commettere il  reato;  alla
condanna  segue  in  ogni  caso  l'interdizione dai pubblici uffici e
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi  o
finanziari  per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a
tre anni.
  5. Sono puniti con la sanzione amministrativa  fino  a  lire  cento
milioni i finanziatori che:
  a) non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l'esercizio
delle funzioni di controllo di cui al comma 3;
  b)  frazionano  artificiosamente  un  unico contratto di credito al
consumo in una pluralita' di contratti, dei quali almeno uno  sia  di
importo   inferiore   al   limite  inferiore  di  applicazione  delle
disposizioni della presente sezione, di cui all'articolo 18, comma 3.
  6. Ciascuna violazione delle disposizioni  contenute  nell'articolo
20  e'  punita  con  la sanzione amministrativa da lire tre milioni a
lire venticinque milioni.
  7.  Le  sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le
attribuzioni di cui al comma 3:
  a) con decreto del Ministro del tesoro,  su  proposta  della  Banca
d'Italia,  in  conformita'  alle procedure stabilite nei commi terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 90 del  regio  decreto-
legge  12  marzo  1936,  n. 375, convertito, con modificazioni, dalla
legge  7  marzo  1938,  n.  141,   e   successive   modificazioni   e
integrazioni;
  b)  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
  8. Alle sanzioni di cui  ai  commi  5  e  6  non  si  applicano  le
disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n.  689.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  della notificazione, il
decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura  e
spese  del  trasgressore,  su  almeno  due  quotidiani,  di  cui  uno
economico, a diffusione nazionale.