Art. 23. (Vigilanza e sanzioni) 1. L'esercizio dell'attivita' di concessione di credito al consumo in tutte le forme previste dall'articolo 18 e' riservato: a) agli enti creditizi; b) agli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, che lo prevedano espressamente nello statuto. 2. I soggetti autorizzati alla vendita di beni o servizi nel territorio dello Stato sono abilitati a concedere credito al consumo nella sola forma della dilazione del pagamento del relativo prezzo. 3. Il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente sezione, da esercitare nelle forme stabilite con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevedendosi in ogni caso la facolta' di accesso e di ispezione, e' demandato: a) alla Banca d'Italia per i soggetti di cui al comma 1; b) al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per i soggetti di cui al comma 2. 4. Chiunque esercita la concessione di credito al consumo al di fuori delle condizioni e dei limiti stabiliti nei commi 1 e 2 e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni. La condanna comporta la confisca delle cose mobili ed immobili, appartenenti al condannato, che sono servite o sono state destinate a commettere il reato; alla condanna segue in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso enti creditizi o finanziari per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni. 5. Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire cento milioni i finanziatori che: a) non ottemperano alle richieste o comunque ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 3; b) frazionano artificiosamente un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti, dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore di applicazione delle disposizioni della presente sezione, di cui all'articolo 18, comma 3. 6. Ciascuna violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venticinque milioni. 7. Le sanzioni previste nei commi 5 e 6 sono comminate secondo le attribuzioni di cui al comma 3: a) con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, in conformita' alle procedure stabilite nei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 90 del regio decreto- legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; b) con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 8. Alle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro trenta giorni dalla data della notificazione, il decreto sanzionatorio deve essere integralmente pubblicato, a cura e spese del trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.