Art. 24.
                       (Applicazione delle norme)
  1.  Le  delibere del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo  23,  comma
3,  verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
  2. Le disposizioni della presente sezione  acquistano  efficacia  a
decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.