Art. 17. 1. Per la certificazione, mediante lo scontrino fiscale identificato nel comma 2 successivo, delle operazioni di commercio contemplate dalla lettera b) dell'art. 1, sono idonei esclusivamente gli apparecchi misuratori fiscali costituiti da speciali registratori di cassa o da idonee bilance elettroniche con stampante, che siano conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del presente capo III e dell'allegato A, e che risultino muniti di bollo fiscale. 2. Lo scontrino fiscale per la certificazione di cui al primo comma deve essere conforme alle disposizioni del precedente art. 8 e deve contenere, insieme alla partita IVA, in luogo dell'ubicazione dell'esercizio, la dizione: "REC N. .......... C.C.I.A.A. di ........ ........................................................" nella quale vanno riportati il numero di iscrizione dell'emittente nel registro degli esercenti il commercio e la citta' sede della relativa camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. 3. Per la certificazione delle operazioni di cui al comma 1 possono anche essere impiegati gli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 2, a condizione che il relativo scontrino fiscale abbia le caratteristiche fissate dal precedente comma 2, qualora tali misuratori fiscali siano collocati su piani facenti parte di strutture coperte e inamovibili.