Art. 17.
  1.   Per   la   certificazione,   mediante   lo  scontrino  fiscale
identificato nel comma 2 successivo, delle  operazioni  di  commercio
contemplate  dalla lettera b) dell'art. 1, sono idonei esclusivamente
gli apparecchi misuratori fiscali costituiti da speciali registratori
di cassa o da idonee bilance elettroniche con  stampante,  che  siano
conformi ai modelli approvati a norma delle disposizioni del presente
capo III e dell'allegato A, e che risultino muniti di bollo fiscale.
  2. Lo scontrino fiscale per la certificazione di cui al primo comma
deve  essere  conforme alle disposizioni del precedente art. 8 e deve
contenere,  insieme  alla  partita  IVA,  in  luogo   dell'ubicazione
dell'esercizio, la dizione: "REC N. .......... C.C.I.A.A. di ........
 ........................................................"      nella
quale vanno riportati il  numero  di  iscrizione  dell'emittente  nel
registro degli esercenti il commercio e la citta' sede della relativa
camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
  3. Per la certificazione delle operazioni di cui al comma 1 possono
anche  essere  impiegati  gli  apparecchi  misuratori  fiscali di cui
all'art. 2, a condizione che il relativo scontrino fiscale  abbia  le
caratteristiche   fissate   dal  precedente  comma  2,  qualora  tali
misuratori  fiscali  siano  collocati  su  piani  facenti  parte   di
strutture coperte e inamovibili.