Art. 18.
  1.  Sono  ammessi alla procedura di approvazione del modello di cui
all'art.  17  i  produttori  e  gli  importatori  che   garantiscano,
attraverso  idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione
ordinaria e straordinaria  degli  apparecchi  misuratori  fiscali  su
tutto   il   territorio   nazionale,  nonche'  la  sussistenza  delle
specifiche condizioni previste nell'allegato A al presente decreto.
  2. Costituisce idonea rete organizzativa, ai  fini  prescritti  dal
comma  1,  quella  che  assicura la presenza di almeno quarantacinque
centri di assistenza tecnica in almeno quindici regioni.
  3. In caso  di  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
precedenti,  e'  applicabile  la revoca dell'approvazione del modello
con effetto dalla data del provvedimento stesso.