Art. 18. 1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello di cui all'art. 17 i produttori e gli importatori che garantiscano, attraverso idonea rete organizzativa, l'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi misuratori fiscali su tutto il territorio nazionale, nonche' la sussistenza delle specifiche condizioni previste nell'allegato A al presente decreto. 2. Costituisce idonea rete organizzativa, ai fini prescritti dal comma 1, quella che assicura la presenza di almeno quarantacinque centri di assistenza tecnica in almeno quindici regioni. 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, e' applicabile la revoca dell'approvazione del modello con effetto dalla data del provvedimento stesso.