Art. 20. 1. L'installazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui al presente capo, gli interventi tecnici in caso di eventuali guasti e l'intervento di manutenzione annuale, devono essere eseguiti presso uno dei centri di assistenza tecnica di cui al precedente art. 18. 2. I centri di assistenza della rete organizzativa scelta dall'utente devono effettuare gli interventi tecnici richiesti sugli apparecchi misuratori fiscali, utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di cui al precedente art. 17, che siano stati recapitati nei propri laboratori a cura o per conto dei committenti, entro quarantotto ore dalla consegna. 3. In deroga a quanto disposto nel comma precedente, i centri di assistenza possono pattuire, in base ad apposita clausola contrattuale con i committenti che ne facciano richiesta, che il servizio di assistenza tecnica venga espletato direttamente al domicilio dei committenti stessi o nei luoghi da questi indicati. Anche in tale ipotesi i centri di assistenza devono effettuare l'intervento entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.