Art. 20.
  1.  L'installazione  degli  apparecchi misuratori fiscali di cui al
presente capo, gli interventi tecnici in caso di eventuali  guasti  e
l'intervento  di  manutenzione annuale, devono essere eseguiti presso
uno dei centri di assistenza tecnica di cui al precedente art. 18.
  2.  I  centri  di  assistenza  della  rete   organizzativa   scelta
dall'utente  devono effettuare gli interventi tecnici richiesti sugli
apparecchi misuratori fiscali, utilizzati per  l'effettuazione  delle
operazioni  di  cui al precedente art. 17, che siano stati recapitati
nei propri laboratori a cura  o  per  conto  dei  committenti,  entro
quarantotto ore dalla consegna.
  3.  In  deroga  a quanto disposto nel comma precedente, i centri di
assistenza  possono  pattuire,   in   base   ad   apposita   clausola
contrattuale  con  i  committenti  che  ne facciano richiesta, che il
servizio  di  assistenza  tecnica  venga  espletato  direttamente  al
domicilio  dei  committenti  stessi  o nei luoghi da questi indicati.
Anche in tale  ipotesi  i  centri  di  assistenza  devono  effettuare
l'intervento entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.