Art. 21.
  1.  In  caso  di  mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi
motivo, degli apparecchi misuratori fiscali di cui  all'art.  17  del
presente  decreto,  il contribuente deve annotare tempestivamente sul
libretto di dotazione la  data  e  l'ora  del  mancato  o  irregolare
funzionamento,  con  l'obbligo  di  recapitare  l'apparecchio stesso,
entro  il  giorno  successivo  non  festivo,  presso  un  centro   di
assistenza di cui all'art. 18 per i necessari interventi tecnici.
  2.  Nell'ipotesi di cui all'art. 20, ultimo comma, il contribuente,
in  luogo  di  quanto  previsto  al  primo   comma,   deve   chiedere
tempestivamente  l'intervento  della  ditta tenuta alla manutenzione,
annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto  di  dotazione
dell'apparecchio.
  3.  Il  contribuente  fornito  di apparecchio misuratore fiscale di
riserva, regolarmente installato, puo' provvedere alla sua  immediata
attivazione  previa  annotazione  su entrambi i libretti di dotazione
fiscale.
  4. In mancanza dell'apparecchio di riserva e comunque  in  mancanza
di  altro  apparecchio  gia'  installato  e valido per il rilascio di
scontrini fiscali ai sensi  del  presente  decreto,  il  contribuente
deve,  fino  a  quando  non  sia  ultimato il servizio di assistenza,
provvedere, in luogo  del  rilascio  dello  scontrino  fiscale,  alla
distinta annotazione dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione
sull'apposito registro di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23
marzo 1983.