Art. 21. 1. In caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, degli apparecchi misuratori fiscali di cui all'art. 17 del presente decreto, il contribuente deve annotare tempestivamente sul libretto di dotazione la data e l'ora del mancato o irregolare funzionamento, con l'obbligo di recapitare l'apparecchio stesso, entro il giorno successivo non festivo, presso un centro di assistenza di cui all'art. 18 per i necessari interventi tecnici. 2. Nell'ipotesi di cui all'art. 20, ultimo comma, il contribuente, in luogo di quanto previsto al primo comma, deve chiedere tempestivamente l'intervento della ditta tenuta alla manutenzione, annotando la data e l'ora della richiesta sul libretto di dotazione dell'apparecchio. 3. Il contribuente fornito di apparecchio misuratore fiscale di riserva, regolarmente installato, puo' provvedere alla sua immediata attivazione previa annotazione su entrambi i libretti di dotazione fiscale. 4. In mancanza dell'apparecchio di riserva e comunque in mancanza di altro apparecchio gia' installato e valido per il rilascio di scontrini fiscali ai sensi del presente decreto, il contribuente deve, fino a quando non sia ultimato il servizio di assistenza, provvedere, in luogo del rilascio dello scontrino fiscale, alla distinta annotazione dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione sull'apposito registro di cui all'art. 11 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.