Art. 22.
  1.  Il contribuente che effettua le operazioni di cui al precedente
art. 17 deve annotare sul libretto di dotazione fiscale,  oltre  alle
indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale
23  marzo  1983,  che  trattasi  di  apparecchio  misuratore  fiscale
utilizzato per  l'attivita'  di  commercio  su  aree  pubbliche,  con
l'indicazione  del  numero di iscrizione nel registro degli esercenti
il commercio e della citta' sede della relativa camera di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
  2.  Il  tecnico  incaricato  della  manutenzione  deve annotare sul
libretto di dotazione, per ciascun  intervento  effettuato,  oltre  a
quanto  prescritto dall'art. 10 del decreto sopra citato, il luogo in
cui lo stesso e' stato eseguito e gli estremi del  centro  a  cui  il
tecnico stesso appartiene.