Art. 22. 1. Il contribuente che effettua le operazioni di cui al precedente art. 17 deve annotare sul libretto di dotazione fiscale, oltre alle indicazioni prescritte dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 23 marzo 1983, che trattasi di apparecchio misuratore fiscale utilizzato per l'attivita' di commercio su aree pubbliche, con l'indicazione del numero di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e della citta' sede della relativa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. Il tecnico incaricato della manutenzione deve annotare sul libretto di dotazione, per ciascun intervento effettuato, oltre a quanto prescritto dall'art. 10 del decreto sopra citato, il luogo in cui lo stesso e' stato eseguito e gli estremi del centro a cui il tecnico stesso appartiene.