Art. 24. 1. Sono ammessi alla procedura di approvazione del modello gli apparecchi misuratori fiscali disciplinati dal capo II che risultino conformi al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, ma non alle disposizioni integrative e modificative contenute nel presente decreto, a condizione che la relativa domanda di approvazione venga presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni del capo II relative agli apparecchi misuratori ivi disciplinati non si applicano agli apparecchi presentati all'esame di conformita' in forza di approvazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive modificazioni, fatta eccezione per la disposizione relativa all'indicazione dell'ora nello scontrino fiscale, di cui al comma 2, n. 4), dell'art. 8. L'adeguamento a tale disposizione, deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Ai fini dell'adeguamento di cui al comma precedente non e' richiesta una nuova approvazione del modello modificato, qualora l'Amministrazione finanziaria, su richiesta della ditta interessata e sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, riconosca che le modifiche stesse non siano di rilevante entita'. 4. Le disposizioni di cui all'allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983, relative alle indicazioni dell'ente certificatore e della scadenza da riportare sulla carta termosensibile, vanno applicate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.