Art. 24.
  1.  Sono  ammessi  alla  procedura  di approvazione del modello gli
apparecchi misuratori fiscali disciplinati dal capo II che  risultino
conformi   al   decreto  ministeriale  23  marzo  1983  e  successive
modificazioni, ma non alle disposizioni  integrative  e  modificative
contenute  nel presente decreto, a condizione che la relativa domanda
di approvazione venga presentata entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Le disposizioni del capo II relative agli apparecchi misuratori
ivi  disciplinati  non  si  applicano  agli   apparecchi   presentati
all'esame di conformita' in forza di approvazioni rilasciate ai sensi
del  decreto  ministeriale  23 marzo 1983 e successive modificazioni,
fatta eccezione per la disposizione relativa all'indicazione dell'ora
nello scontrino fiscale, di cui al  comma  2,  n.  4),  dell'art.  8.
L'adeguamento  a  tale  disposizione,  deve  essere  effettuato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Ai fini dell'adeguamento di  cui  al  comma  precedente  non  e'
richiesta  una  nuova  approvazione  del  modello modificato, qualora
l'Amministrazione finanziaria, su richiesta della ditta interessata e
sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale  23
marzo  1983, riconosca che le modifiche stesse non siano di rilevante
entita'.
  4. Le disposizioni di cui all'allegato E al decreto ministeriale 23
marzo 1983, relative alle indicazioni dell'ente certificatore e della
scadenza da riportare sulla  carta  termosensibile,  vanno  applicate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.