Art. 10. (Obblighi di informazione successiva alla Consob) 1. La societa' incaricata deve comunicare giornalmente alla Consob le operazioni di compravendita effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sui titoli oggetto dell'offerta durante il periodo d'offerta e in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 2. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, le disposizioni del comma 1 si applicano ai membri del consorzio di collocamento per le operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da essi effettuate, quando i titoli stessi sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.