Art. 10.
          (Obblighi di informazione successiva alla Consob)
  1. La societa' incaricata deve comunicare giornalmente alla  Consob
le  operazioni  di compravendita effettuate per conto dei soggetti di
cui all'art. 3, comma 1, sui titoli oggetto dell'offerta  durante  il
periodo  d'offerta  e  in  quelli  precedente e susseguente l'offerta
stessa. Le  comunicazioni  devono  pervenire  alla  Consob  entro  il
secondo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
  2.  Nel  caso  previsto  dall'art.  7, comma 2, le disposizioni del
comma 1 si applicano ai membri del consorzio di collocamento  per  le
operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da
essi   effettuate,   quando   i   titoli  stessi  sono  ammessi  alle
negoziazioni in un mercato regolamentato.