Art. 8.
                (Obblighi di informazione preventiva)
  1. I soggetti offerenti, i  soggetti  appartenenti  al  gruppo  cui
appartengono  i  soggetti  offerenti  ed  i  membri  del consorzio di
collocamento che intendono effettuare operazioni di compravendita sul
titolo oggetto dell'offerta nel periodo  dell'offerta  ed  in  quelli
precedente  e  susseguente  l'offerta  stessa  a  norma del titolo II
devono darne comunicazione nel prospetto.
  2. L'indicazione della societa' incaricata  a  norma  dell'art.  3,
comma  2,  deve  essere  comunicato alla Consob prima dell'inizio del
periodo precedente l'offerta.