Art. 8. (Obblighi di informazione preventiva) 1. I soggetti offerenti, i soggetti appartenenti al gruppo cui appartengono i soggetti offerenti ed i membri del consorzio di collocamento che intendono effettuare operazioni di compravendita sul titolo oggetto dell'offerta nel periodo dell'offerta ed in quelli precedente e susseguente l'offerta stessa a norma del titolo II devono darne comunicazione nel prospetto. 2. L'indicazione della societa' incaricata a norma dell'art. 3, comma 2, deve essere comunicato alla Consob prima dell'inizio del periodo precedente l'offerta.