Art. 9.
          (Obblighi di informazione successiva al pubblico)
  1. Prima dell'inizio del collocamento, la societa' incaricata  deve
comunicare  al  pubblico  i  dati  riassuntivi  delle  operazioni  di
compravendita effettuate per conto dei soggetti di  cui  all'art.  3,
comma  1,  sul  titolo  oggetto  dell'offerta  nel periodo precedente
l'offerta, mediante invio di un comunicato:
   a) alla Consob;
   b) all'organo competente del mercato che lo mette immediatamente a
disposizione del pubblico con le modalita' stabilite negli artt. 2  e
3 della delibera della Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991;
   c) ad almeno due agenzie di stampa.
  2.  Entro  il  giorno  successivo alla fine del periodo susseguente
l'offerta, la societa' incaricata deve comunicare al pubblico i  dati
riassuntivi delle operazioni effettuate per conto dei soggetti di cui
all'art.  3,  comma  1,  sul  titolo  oggetto dell'offerta durante il
periodo dell'offerta e in quello susseguente con le stesse  modalita'
di cui al comma 1.
  3.  Nel  caso  previsto  dall'art.  7, comma 2, le disposizioni del
comma 2 si applicano ai membri del consorzio di collocamento  per  le
operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da
essi   effettuate,   quando   i   titoli  stessi  sono  ammessi  alle
negoziazioni in un mercato regolamentato.
  4. I  comunicati  previsti  dal  presente  articolo  devono  essere
inviati alla Consob non piu' tardi del momento in cui vengono messi a
disposizione del pubblico.