Art. 9. (Obblighi di informazione successiva al pubblico) 1. Prima dell'inizio del collocamento, la societa' incaricata deve comunicare al pubblico i dati riassuntivi delle operazioni di compravendita effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sul titolo oggetto dell'offerta nel periodo precedente l'offerta, mediante invio di un comunicato: a) alla Consob; b) all'organo competente del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico con le modalita' stabilite negli artt. 2 e 3 della delibera della Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991; c) ad almeno due agenzie di stampa. 2. Entro il giorno successivo alla fine del periodo susseguente l'offerta, la societa' incaricata deve comunicare al pubblico i dati riassuntivi delle operazioni effettuate per conto dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sul titolo oggetto dell'offerta durante il periodo dell'offerta e in quello susseguente con le stesse modalita' di cui al comma 1. 3. Nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, le disposizioni del comma 2 si applicano ai membri del consorzio di collocamento per le operazioni di vendita di titoli oggetto dell'offerta non collocati da essi effettuate, quando i titoli stessi sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato. 4. I comunicati previsti dal presente articolo devono essere inviati alla Consob non piu' tardi del momento in cui vengono messi a disposizione del pubblico.