Art. 14. 1. Con riferimento agli enti di cui al presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o riservati per legge o con atti amministrativi ad amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a partcipazione statale, restano attribuiti a titolo di concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente titolari. 2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle amministrazioni competenti in conformita' alle disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto di concessione in conformita' ai principi generali vigenti in materia. 3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata massima prevista dalle norme vigenti, comunque non inferiore a venti anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate per la stessa durata prevista dal comma 3. Le amministrazioni competenti potranno, ove occorra modificarle o integrarle. (( 4-bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina, le )) (( societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui agli )) (( articoli 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i )) (( medesimi effetti, le attribuzioni in materia di dichiarazione )) (( di pubblica utilita' e di necessita' e di urgenza, gia' )) (( spettanti agli enti originari. ))