Art. 18. 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (a), il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto.
(a) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.