Art. 11. 1. Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, le segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, riguarderanno soggetti selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti diversi da quello verificato: a) soggetti che, per il periodo di imposta 1989, non hanno dichiarato nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con le cessioni di aziende da loro effettuate, risultanti da atti registrati nello stesso anno; b) persone fisiche iscritte nel periodo 1983-1988 presso la cam- era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in possesso fino al 30 giugno 1989 di licenza di commercio o di pubblico esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa in atti riguardanti la piena proprieta', l'usufrutto o la locazione di aziende commerciali registrati nel periodo 1982-1988, non hanno dichiarato, per il 1989, redditi d'impresa o di partecipazione; c) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il periodo d'imposta 1989 compensi per lavoro autonomo che risultano loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta; d) soggetti esercenti attivita' commerciali, industriali e di lavoro autonomo che, pur avendo sostenuto oneri di personale per l'anno 1989, non risultano aver presentato per il biennio 1988-1989 la dichiarazione quali sostituti di imposta; e) soggetti per i quali risultano accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che possono avere rilevanza effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui definizione e' stata comunicata al sistema informativo del Ministero delle finanze nel 1992, esclusi quelli nei cui confronti e' stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto; f) persone fisiche e associazioni fra artisti e professionisti, depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato per l'anno 1990 un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e/o della rilevanza dei soggetti depositanti; g) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooper- ative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che, avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1989 un ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo omogeneo di appartenenza sufficientemente rappresentativo, hanno presentato, con riferimento ai rispettivi valori medi, scostamenti di segno opposto nei rapporti tra ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto anche conto delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi; h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni per il periodo 1987-1989 hanno evidenziato indici di rotazione del magazzino e del margine operativo sull'investimento notevolmente divergenti dal valore medio del rispettivo gruppo omogeneo di attivita' sufficientemente rappresentato; i) soggetti che non hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1989, compensi loro corrisposti da altri soggetti e da questi indicati nel modello 740 P; l) soggetti a contabilita' ordinaria che, sulla base dei dati esposti nel prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1989 e in relazione allo specifico settore economico di appartenenza, evidenziano un ammontare dell'accantonamento per rischi su crediti superiore al limite massimo di deducibilita' consentito in relazione alla consistenza dei crediti verso la clientela e del fondo svalutazione crediti tenendo conto anche degli elementi relativi ai crediti garantiti all'esportazione; m) soggetti i quali abbiano dichiarato per l'anno 1989 redditi imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1986 e 1987 a seguito verifiche concluse entro il 31 dicembre 1988, tenuto conto della variazione media dell'indice dei prezzi al consumo; n) soggetti a contabilita' ordinaria che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1989 redditi di impresa inferiori alla media di quelli dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attivita', alle classi di ricavi superiori a 360 milioni di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area geografica ed alla composizione del reddito complessivo; o) soggetti IVA nei cui confronti sono stati redatti in tempi diversi nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990 almeno tre verbali di violazione agli obblighi in materia di bolla di accompagnamento, quali mittenti o destinatari della merce, ovvero di emissione di scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale; p) soggetti di cui agli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali la misura dei componenti positivi del reddito nell'anno 1990 risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o piu' dei coefficienti di congruita' stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; q) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi non forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali la misura del reddito risulta inferiore a quella determinata sulla base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria economica di appartenenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto dei componenti positivi di reddito per almeno due coefficienti di congruita' stabiliti con il citato decreto; r) soggetti a regime forfettario che per uno o piu' dei periodi di imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto ricavi o compensi di importo inferiore a quello attribuibile sulla base dei coefficienti presuntivi approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990; s) persone fisiche per le quali i redditi complessivi netti dichiarati per i periodi di imposta 1988 e 1989 risultano incongruenti rispetto a quelli attribuibili sulla base degli elementi di capacita' contributiva di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, valutati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1992; t) soggetti per i quali nel 1992 sono stati comunicati al sistema informativo del Ministero delle finanze accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che posso avere rilevanza ai fini delle imposte sul reddito, esclusi quelli nei cui confronti e' stato redatto verbale di verifica da parte della Guardia di finanza, contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Le segnalazioni effettuate sulla base dei precedenti criteri selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi: a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n. 623 del 1959, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, nonche' di altro trasferimento a carico del bilancio dello Stato; b) inadempimenti formali di particolare rilevanza commessi in sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1989; c) volume di affari e volume di acquisti al netto dei beni strumentali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, redditi di impresa e/o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento di ciascun criterio e codice di attivita'; d) soggetti che risultano aver emesso fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti; e) soggetti che risultano aver utilizzato fatture riguardanti operazioni del tutto o in parte inesistenti; f) soggetti interessati da numerose e/o significative segnalazioni all'anagrafe tributaria, previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni; g) soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo elevato registrati negli anni dal 1985 al 1990 con il codice di negozio 7003. 3. Il centro informativo delle imposte dirette inviera', in via sperimentale, presso uffici pilota liste di soggetti selezionati mediante i criteri selettivi di seguito indicati. a) soggetti titolari di impresa che risultano proprietari di immobili per l'esercizio 1991 e che non hanno proceduto alla rivalutazione degli stessi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; b) soggetti che, per il periodo d'imposta 1991, non hanno indicato le plusvalenze risultanti dalle comunicazioni previste dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102; c) soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, che, per l'anno d'imposta 1991, non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi l'ammontare dei trasferimenti da e verso l'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti e le attivita' estere di natura finanziaria, risultanti dalle comunicazioni dell'anagrafe tributaria previste dall'art. 1 del suddetto decreto- legge; d) persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla ritenuta alla fonte compensi ex articoli 47.1, lettera b), 49 e 81.1, lettera l), del T.U.I.R., di importo significativamente superiore a quelli da essi dichiarati; e) soggetti nei cui confronti sono constatate infrazioni sanzionabili indipendentemente dall'accertamento ed attinenti ad obblighi rilevanti ai fini del riscontro della corretta determinazione del reddito imponibile; f) soggetti che non hanno dichiarato redditi di fabbricati e che, sulla base degli incroci dei dati catastali con quelli forniti dagli enti erogatori di energia elettrica, risultino possessori di fabbricati. 4. I citati uffici pilota destineranno alle attivita' di cui al comma 3 una quota di capacita' operativa non superiore al dieci per cento di quella disponibile di cui al terzo comma, lettera a), dell'art. 6.