Art. 11.
  1.  Per  gli  uffici  distrettuali  delle   imposte   dirette,   le
segnalazioni  di  cui  all'art.  10,  comma 1, riguarderanno soggetti
selezionati sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto anche delle
segnalazioni emerse a seguito di verifiche poste a carico di soggetti
diversi da quello verificato:
    a) soggetti che, per  il  periodo  di  imposta  1989,  non  hanno
dichiarato  nei modelli 740 e 750 plusvalenze o compensi connessi con
le cessioni  di  aziende  da  loro  effettuate,  risultanti  da  atti
registrati nello stesso anno;
    b)  persone fisiche iscritte nel periodo 1983-1988 presso la cam-
era di commercio, industria, artigianato ed agricoltura  in  possesso
fino  al  30  giugno  1989  di  licenza  di  commercio  o di pubblico
esercizio e di partita IVA che, pur risultando aventi causa  in  atti
riguardanti  la  piena  proprieta',  l'usufrutto  o  la  locazione di
aziende commerciali  registrati  nel  periodo  1982-1988,  non  hanno
dichiarato, per il 1989, redditi d'impresa o di partecipazione;
    c)  soggetti  che non hanno dichiarato in tutto o in parte per il
periodo d'imposta 1989 compensi per  lavoro  autonomo  che  risultano
loro corrisposti per lo stesso periodo dai sostituti d'imposta;
    d)  soggetti  esercenti  attivita'  commerciali, industriali e di
lavoro autonomo che, pur avendo  sostenuto  oneri  di  personale  per
l'anno  1989,  non risultano aver presentato per il biennio 1988-1989
la dichiarazione quali sostituti di imposta;
    e)  soggetti  per  i  quali  risultano   accertamenti   ai   fini
dell'imposta   sul   valore  aggiunto  che  possono  avere  rilevanza
effettiva ai fini delle imposte sul reddito e la cui  definizione  e'
stata  comunicata  al sistema informativo del Ministero delle finanze
nel 1992, esclusi quelli nei cui confronti e' stato  redatto  verbale
di  verifica  da  parte  della  Guardia  di  finanza, contestualmente
comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette e  dell'imposta
sul valore aggiunto;
    f)  persone  fisiche e associazioni fra artisti e professionisti,
depositari di scritture contabili, che risultano aver dichiarato  per
l'anno  1990  un volume d'affari insufficiente rispetto al numero e/o
della rilevanza dei soggetti depositanti;
    g) soggetti societari del settore industriale, escluse le cooper-
ative edilizie, con ricavi compresi fra 1 e 100 miliardi di lire che,
avendo indicato nella dichiarazione per il periodo di imposta 1989 un
ammontare di ricavi inferiore a quello medio del gruppo  omogeneo  di
appartenenza  sufficientemente rappresentativo, hanno presentato, con
riferimento ai rispettivi valori medi, scostamenti di  segno  opposto
nei  rapporti  tra  ricavi ed immobilizzazioni tecniche, tenuto anche
conto delle locazioni finanziarie, e tra costo del lavoro e ricavi;
    h) soggetti societari del settore commerciale con ricavi compresi
fra 1 e 50 miliardi di lire che nelle dichiarazioni  per  il  periodo
1987-1989  hanno  evidenziato indici di rotazione del magazzino e del
margine  operativo  sull'investimento  notevolmente  divergenti   dal
valore   medio   del   rispettivo   gruppo   omogeneo   di  attivita'
sufficientemente rappresentato;
    i) soggetti che non hanno dichiarato, per  il  periodo  d'imposta
1989,  compensi  loro  corrisposti  da  altri  soggetti  e  da questi
indicati nel modello 740 P;
    l) soggetti a contabilita' ordinaria che,  sulla  base  dei  dati
esposti  nel  prospetto del bilancio per il periodo di imposta 1989 e
in  relazione  allo  specifico  settore  economico  di  appartenenza,
evidenziano  un  ammontare  dell'accantonamento per rischi su crediti
superiore al limite massimo di deducibilita' consentito in  relazione
alla   consistenza  dei  crediti  verso  la  clientela  e  del  fondo
svalutazione crediti tenendo conto anche degli elementi  relativi  ai
crediti garantiti all'esportazione;
    m)  soggetti  i  quali abbiano dichiarato per l'anno 1989 redditi
imponibili inferiori a quelli risultanti da rettifiche o accertamenti
effettuati per almeno uno degli anni di imposta 1986 e 1987 a seguito
verifiche concluse entro il 31  dicembre  1988,  tenuto  conto  della
variazione media dell'indice dei prezzi al consumo;
    n)  soggetti a contabilita' ordinaria che hanno dichiarato per il
periodo di imposta 1989 redditi di impresa inferiori  alla  media  di
quelli  dichiarati  dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con
riferimento al tipo di attivita', alle classi di ricavi  superiori  a
360  milioni  di lire e, limitatamente alle persone fisiche, all'area
geografica ed alla composizione del reddito complessivo;
    o) soggetti IVA nei cui confronti sono  stati  redatti  in  tempi
diversi  nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990 almeno tre verbali di
violazione agli obblighi in  materia  di  bolla  di  accompagnamento,
quali  mittenti  o  destinatari  della  merce, ovvero di emissione di
scontrino fiscale e/o di ricevuta fiscale;
    p) soggetti di cui agli articoli 50, comma  7,  e  80  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   22   dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
modificazioni, che non hanno optato per il regime  ordinario,  per  i
quali  la  misura  dei componenti positivi del reddito nell'anno 1990
risulta inferiore a quella determinata sulla base di uno o  piu'  dei
coefficienti  di  congruita' stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990;
    q) imprenditori in regime semplificato e lavoratori autonomi  non
forfettari con proventi fino a 360 milioni nell'anno 1990 per i quali
la  misura  del  reddito risulta inferiore a quella determinata sulla
base dei coefficienti presuntivi, applicati alla categoria  economica
di  appartenenza,  stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 21 dicembre 1990, in presenza di scostamenti per difetto
dei componenti positivi di reddito per  almeno  due  coefficienti  di
congruita' stabiliti con il citato decreto;
    r)  soggetti  a regime forfettario che per uno o piu' dei periodi
di imposta 1985, 1986, 1987 e 1988 hanno esposto ricavi o compensi di
importo inferiore a quello attribuibile sulla base  dei  coefficienti
presuntivi  approvati  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990;
    s) persone fisiche per  le  quali  i  redditi  complessivi  netti
dichiarati   per   i   periodi  di  imposta  1988  e  1989  risultano
incongruenti rispetto a quelli attribuibili sulla base degli elementi
di capacita' contributiva di  cui  all'art.  2,  secondo  comma,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, valutati ai sensi del decreto del  Ministro
delle finanze 10 settembre 1992;
    t) soggetti per i quali nel 1992 sono stati comunicati al sistema
informativo   del   Ministero  delle  finanze  accertamenti  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto che posso avere  rilevanza  ai  fini
delle  imposte sul reddito, esclusi quelli nei cui confronti e' stato
redatto verbale di  verifica  da  parte  della  Guardia  di  finanza,
contestualmente comunicato ai competenti uffici delle imposte dirette
e dell'imposta sul valore aggiunto.
  2.  Le  segnalazioni  effettuate  sulla base dei precedenti criteri
selettivi evidenzieranno l'eventuale presenza dei seguenti elementi:
    a) ottenimento di contributi erogati ai sensi delle leggi n.  623
del  1959,  n.  1101  del  1971  e  n. 464 del 1972 e del decreto del
Presidente della  Repubblica  n.  902  del  1976,  nonche'  di  altro
trasferimento a carico del bilancio dello Stato;
    b)  inadempimenti  formali  di  particolare rilevanza commessi in
sede di dichiarazione per il periodo di imposta 1989;
    c) volume di affari e  volume  di  acquisti  al  netto  dei  beni
strumentali  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, redditi di
impresa e/o di lavoro autonomo dichiarati per gli anni di riferimento
di ciascun criterio e codice di attivita';
    d)  soggetti  che  risultano  aver  emesso  fatture   riguardanti
operazioni del tutto o in parte inesistenti;
    e)  soggetti  che  risultano  aver utilizzato fatture riguardanti
operazioni del tutto o in parte inesistenti;
    f)   soggetti   interessati   da   numerose   e/o   significative
segnalazioni   all'anagrafe  tributaria,  previste  dall'art.  7  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  e
successive modificazioni;
    g)  soggetti operanti nel settore delle costruzioni che risultano
esecutori di opere in base a contratti di appalto di importo  elevato
registrati negli anni dal 1985 al 1990 con il codice di negozio 7003.
  3.  Il  centro  informativo  delle imposte dirette inviera', in via
sperimentale, presso uffici  pilota  liste  di  soggetti  selezionati
mediante i criteri selettivi di seguito indicati.
    a)  soggetti  titolari  di  impresa  che risultano proprietari di
immobili  per  l'esercizio  1991  e  che  non  hanno  proceduto  alla
rivalutazione  degli  stessi  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 25 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    b) soggetti  che,  per  il  periodo  d'imposta  1991,  non  hanno
indicato  le  plusvalenze  risultanti  dalle  comunicazioni  previste
dall'art. 4, comma 1, della legge 25 marzo 1991, n. 102;
    c) soggetti di cui all'art. 4,  comma  1,  del  decreto-legge  28
giugno  1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, che,
per l'anno d'imposta 1991, non hanno indicato nella dichiarazione dei
redditi l'ammontare dei trasferimenti da e  verso  l'estero  che  nel
corso  dell'anno  hanno  interessato  gli investimenti e le attivita'
estere  di  natura  finanziaria,   risultanti   dalle   comunicazioni
dell'anagrafe  tributaria  previste dall'art. 1 del suddetto decreto-
legge;
    d)  persone fisiche titolari di reddito di lavoro dipendente o di
pensione, che hanno percepito da terzi obbligati alla  ritenuta  alla
fonte  compensi  ex articoli 47.1, lettera b), 49 e 81.1, lettera l),
del T.U.I.R., di importo significativamente  superiore  a  quelli  da
essi dichiarati;
    e)   soggetti   nei  cui  confronti  sono  constatate  infrazioni
sanzionabili  indipendentemente  dall'accertamento  ed  attinenti  ad
obblighi   rilevanti   ai   fini   del   riscontro   della   corretta
determinazione del reddito imponibile;
    f) soggetti che non hanno dichiarato redditi di fabbricati e che,
sulla base degli incroci dei dati catastali con quelli forniti  dagli
enti   erogatori   di  energia  elettrica,  risultino  possessori  di
fabbricati.
  4. I citati uffici pilota destineranno alle  attivita'  di  cui  al
comma  3  una quota di capacita' operativa non superiore al dieci per
cento di quella disponibile  di  cui  al  terzo  comma,  lettera  a),
dell'art. 6.