Art. 7. Misure in materia di pubblico impiego 1. Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni (a). I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale disciplinato delle leggi 1 aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n. 281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 (b), ed al personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche' a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di servizi di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale. 2. Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad esso comunque collegate, previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (c), nonche' quelli previsti per il personale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dal medesimo articolo 8 (d). 3. Per l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell'attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate. 4. Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed ai fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti dai singoli accordi di comparto, non possono essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 1991. 5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (e), o dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992. 6. Le indennita' di missione e di trasferimento, le indennita' sostitutive dell'indennita' di missione e quelle aventi natura di rimborso spese, potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore. 7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (f), va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992. 8. (( Le amministrazioni pubbliche che abbiano provveduto alla ridefinizione delle piante organiche possono indire concorsi di reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 23 luglio 1991, n. 223 )) (g) . In ogni caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (d). Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (h). I riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (d), sono ulteriormente prorogati di un anno. 9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate le funzioni di soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere attivita' di diagnosi o cura e cessa dalla responsabilita' della divisione o servizio di cui e' titolare per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve essere basata sul possesso di competenze specifiche (( oggettivamente attestabili )) nei settori igienico-sanitari. -------------------------------------------------------- (a) La legge n. 93/1983 e' la legge-quadro sul pubblico impiego. (b) Il personale disciplinato dalle indicate leggi e', rispettivamente: il personale della Polizia di Stato (legge n. 121/1981); il personale militare (legge n. 231/1990); il personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ora Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, n.d.r.) (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI) (legge n. 266/1988); il personale dipendente dell'Agenzia spaziale italiana (legge n. 186/1988); il personale dipendente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (legge n. 281/1985); il personale del Corpo di polizia penitenziaria (legge n. 395/1990); il personale dipendente dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990). (c) Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 216/1992 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonche' per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici) prevede che: "Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente". (d) Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni della legge n. 412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) alle quali il presente articolo fa rinvio: "Art. 5 (Assunzioni nel pubblico impiego). - 1. Per l'anno 1992, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'art. 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento. 2. I riferimenti temporali gia' prorogati dall'art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, sono ulteriormente prorogati di un anno, ad eccezione di quelli relativi all'utilizzo delle graduatorie esistenti nelle varie amministrazioni. 3. Per l'anno 1992, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nei limiti del 50 per cento delle vacanze relative alle dotazioni organiche dei singoli profili professionali. 4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per ogni singola amministrazione od ente superino le complessive duecento unita', il decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri verra' emanato sentito il Consiglio dei Ministri. Per ciascuna amministrazione od ente puo' essere emanato un solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992. 5-8. (Omissis)". "Art. 8 (Perequazione dei trattamenti economici). - 1. In osservanza dei principi di omogeneizzazione sanciti dall'art. 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi a criteri di perequazione dei trattamenti economici complessivi in godimento finalizzati a ridurre gradualmente le differenze derivanti da particolari benefici economici riconosciuti con carattere di settorialita'. Lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico. 2. La disposizione di cui al comma 1 va attuata nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e attraverso una diversa distribuzione e utilizzazione delle disponibilita' finanziarie dei fondi per il miglioramento dell'efficienza dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto. 3. In attesa della revisione del sistema di adeguamento automatico della retribuzione stabilito per il personale di magistratura dagli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti dal 1 gennaio 1992 e dal 1 gennaio 1993 a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1 gennaio 1991 ed al 1 gennaio 1992". Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo delle disposizioni soprarichiamate: - Art. 1 della legge n. 407/1990, concernente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993: "Art. 1 (Pubblico impiego). - 1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'art. 10- bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi 1 e 3, dall'art. 2, comma 1, e dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di un anno dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. E' altresi' prorogata di un anno la validita' delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990. 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap. 4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni. 5. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica. 6. Le norme di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993. 7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes- sive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per piu' di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalita' per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi". Per il testo delle disposizioni soprarichiamate, consultare la legge n. 407/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990. - Art. 1, commi 1 e 3, e art. 2, comma 1, della legge n. 554/1988, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego: "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento (ridotto al 10 per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata, n.d.r.) dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale. 2. (Omissis). 3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i loro consorzi possono procedere ad assunzioni di personale in ciascun profilo nei limiti del 50 per cento (ridotto al 25 per cento dall'art. 5, comma 1, della legge n. 412/1991 di cui sopra, n.d.r.) dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti. Possono, inoltre, assumere personale per posti, resisi vacanti dal 1 gennaio 1988 e non coperti, relativi: a) a profili professionali il cui organico complessivo non sia superiore a due unita'; b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed ai loro consorzi". "Art. 2. - 1. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988". - Art. 4 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego): "Art. 4 (Principi di omogeneizzazione). - Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa". - Articoli 11 e 12 della legge n. 97/1979, concernente norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato (sostituiti con un unico articolo dall'art. 2 della legge n. 27/1981): "Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benifici medi pro-capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, prov- ince e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio dal primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti di pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982". (e) La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza". (f) Il testo del comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e' il seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (11 luglio 1992, n.d.r.), sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, nonche' il comma 22- bis dell'art. 2 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472". Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) prevedeva che: "Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo". Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 379/1987 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) era cosi' formulato: "A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con il trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia". Il comma 22- bis dell'art. 2 del D.L. n. 387/1987 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia) prevedeva che: "A tutto il personale della Polizia di Stato e a quello di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di appartenenza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente, e' attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato autonomamente e nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza". (g) Il testo dell'art. 28 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) e' il seguente: "Art. 28 (Riserva annua di posti presso gli uffici pubblici). - 1. La riserva annua prevista dall'art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti disponibili presso gli uffici pubblici situati nelle regioni del Centro-Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta per cento e si applica ai lavoratori sospesi a zero ore beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo superiore a dodici mesi; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione della riserva. 2. Nei confronti dei lavoratori che, senza giustificato motivo, non rispondano alla convocazione ovvero rifiutino l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza dei lavoratori stessi nei sei mesi precedenti risulti ad una distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede in cui e' situato l'ufficio pubblico, le commissioni regionali dispongono la decadenza entro novanta giorni dal diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale e la cancellazione dalle liste di lavoratori in cassa integrazione di cui al medesimo art. 1, comma 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407". Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 407/1990, soprarichiamato, si veda la precedente nota (d). (h) La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". Il comma 2 del relativo art. 1 cosi' recita: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno individuati gli enti pubblici non economici che, per ridotte dimensioni strutturali e per la specificita' dell'attivita' svolta, possono essere esentati dalle limitazioni di cui al comma 1". Per il comma 1 del medesimo articolo si veda la precedente nota (d).