Art. 7.
                Misure in materia di pubblico impiego
 
  1.  Resta  ferma  sino  al  31  dicembre 1993 la vigente disciplina
emanata sulla base degli accordi di comparto di  cui  alla  legge  29
marzo  1983,  n. 93, e successive modificazioni e integrazioni (a). I
nuovi accordi avranno effetto dal 1› gennaio 1994. Per l'anno 1993 al
personale destinatario dei predetti accordi e' corrisposta una  somma
forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilita'. Al personale
disciplinato  delle  leggi 1› aprile 1981, n.  121, 8 agosto 1990, n.
231, 11 luglio 1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4  giugno  1985,
n.  281, 15 dicembre 1990, n. 395, 10 ottobre 1990, n. 287 (b), ed al
personale comunque dipendente da enti pubblici non economici, nonche'
a quello degli enti, delle aziende o societa' produttrici di  servizi
di pubblica utilita', si applicano le disposizioni di cui al presente
comma, fatta salva la diversa decorrenza del periodo contrattuale.
  2.  Per l'anno 1993 non si applicano gli incrementi retributivi per
il personale dirigente dello Stato e per le categorie di personale ad
esso comunque collegate, previsti dall'articolo  2,  comma  5,  della
legge  6  marzo  1992,  n.  216  (c),  nonche' quelli previsti per il
personale di cui all'articolo 8, comma 3,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, dal medesimo articolo 8 (d).
  3.  Per  l'anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque
comportano incrementi retributivi in conseguenza sia  di  automatismi
stipendiali,  sia  dell'attribuzione  di  trattamenti  economici, per
progressione automatica  di  carriera,  corrispondenti  a  quelli  di
funzione superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate.
  4.  Per l'anno 1993 le somme relative ai fondi di incentivazione ed
ai fondi per il miglioramento dell'efficienza  dei  servizi  comunque
denominati,  previsti  dai  singoli  accordi di comparto, non possono
essere attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti  di
bilancio per l'anno finanziario 1991.
  5.  Tutte  le  indennita',  compensi,  gratifiche  ed emolumenti di
qualsiasi genere, comprensivi,  per  disposizioni  di  legge  o  atto
amministrativo  previsto dalla legge o per disposizione contrattuale,
di una quota di indennita' integrativa speciale di cui alla legge  27
maggio   1959,   n.   324,   e   successive   modificazioni   (e),  o
dell'indennita' di contingenza prevista per il settore privato o  che
siano,  comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo
della vita, sono corrisposti per  l'anno  1993  nella  stessa  misura
dell'anno 1992.
  6.  Le  indennita'  di  missione  e di trasferimento, le indennita'
sostitutive dell'indennita' di missione e  quelle  aventi  natura  di
rimborso  spese,  potranno  subire  variazioni  nei  limiti del tasso
programmato  di  inflazione  e  con  le  modalita'   previste   dalle
disposizioni in vigore.
  7. L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (f),
va  interpretato  nel  senso  che dalla data di entrata in vigore del
predetto decreto-legge non possono essere piu' adottati provvedimenti
di  allineamento  stipendiale,  ancorche'  aventi  effetti  anteriori
all'11 luglio 1992.
  8.  ((  Le  amministrazioni  pubbliche  che abbiano provveduto alla
ridefinizione delle  piante  organiche  possono  indire  concorsi  di
reclutamento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo  28  della legge 23 luglio 1991, n. 223 )) (g) . In ogni
caso per l'anno 1993, i trasferimenti e le  assunzioni  di  personale
nelle  amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle consentite
da specifiche norme legislative, avvengono secondo le disposizioni di
cui all'articolo 5, commi 1, 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.
412 (d). Tale disciplina si applica anche agli enti di cui al comma 2
dell'articolo  1  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  554  (h).  I
riferimenti temporali gia' prorogati dall'articolo 5, comma 2,  della
legge  30  dicembre 1991, n. 412 (d), sono ulteriormente prorogati di
un anno.
  9. Il primario ospedaliero al quale sono affidate  le  funzioni  di
soprintendente o di direttore sanitario ospedaliero non puo' svolgere
attivita'  di  diagnosi  o  cura  e cessa dalla responsabilita' della
divisione o servizio di cui  e'  titolare  per  l'intero  periodo  di
svolgimento  delle  funzioni. La nomina a coordinatore sanitario deve
essere basata sul possesso di competenze specifiche (( oggettivamente
attestabili )) nei settori igienico-sanitari.
      --------------------------------------------------------
             (a) La legge n. 93/1983 e' la legge-quadro sul  pubblico
          impiego.
             (b)  Il  personale disciplinato dalle indicate leggi e',
          rispettivamente: il personale della Polizia di Stato (legge
          n.  121/1981); il personale militare (legge  n.  231/1990);
          il  personale  dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca
          dello  Stato,  dell'Unione   italiana   delle   camere   di
          commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura,  del
          Comitato  nazionale  per   la   ricerca   e   lo   sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie alternative (ora Ente
          per  le  nuove  tecnologie, l'energia e l'ambiente, n.d.r.)
          (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per  il
          traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano
          (RAI)   (legge  n.    266/1988);  il  personale  dipendente
          dell'Agenzia spaziale  italiana  (legge  n.  186/1988);  il
          personale  dipendente  della  Commissione  nazionale per le
          societa' e la borsa (legge n. 281/1985); il  personale  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria  (legge  n. 395/1990); il
          personale   dipendente   dell'Autorita'    garante    della
          concorrenza e del mercato (legge n. 287/1990).
             (c)  Il  comma  5  dell'art.  2  della legge n. 216/1992
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di  spesa  per
          la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali
          dell'Arma  dei carabinieri in relazione alla sentenza della
          Corte  costituzionale  n.  277  del  3-12  giugno  1991   e
          all'esecuzione   di  giudicati,  nonche'  perequazione  dei
          trattamenti   economici   relativi   al   personale   delle
          corrispondenti categorie  delle  altre  Forze  di  polizia.
          Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
          di  impiego  delle  Forze  di polizia e del personale delle
          Forze  armate  nonche'  per  il  riordino  delle   relative
          carriere,  attribuzioni  e  trattamenti  economici) prevede
          che: "Fino a quando non saranno approvate le norme  per  il
          riordinamento  generale  della  dirigenza,  il  trattamento
          economico  retributivo,  fondamentale  ed  accessorio,  dei
          dirigenti  civili  e  militari  delle amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,   e'   aggiornato
          annualmente  con  decreto  del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta  dei  Ministri  per  la  funzione  pubblica  e del
          tesoro, nel  rispetto  delle  norme  generali  vigenti,  in
          ragione    della   media   degli   incrementi   retributivi
          realizzati,  secondo  le  procedure  e  con  le   modalita'
          previste  dalle  norme  vigenti,  dalle  altre categorie di
          pubblici dipendenti nell'anno precedente".
             (d)  Si  riporta,  secondo  l'ordine  progressivo  degli
          articoli,  il  testo  delle  disposizioni  della  legge  n.
          412/1991 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) alle
          quali il presente articolo fa rinvio:
             "Art. 5 (Assunzioni nel  pubblico  impiego).  -  1.  Per
          l'anno  1992,  i trasferimenti e le assunzioni di personale
          nelle  amministrazioni  pubbliche  avvengono   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. Il limite del 25 per cento dei posti
          resisi   vacanti  per  cessazioni  dal  servizio,  previsto
          dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          e quello del 50 per cento previsto dall'art.  1,  comma  3,
          della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 ed
          al 25 per cento.
             2.  I  riferimenti temporali gia' prorogati dall'art. 1,
          comma 2,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,  sono
          ulteriormente  prorogati di un anno, ad eccezione di quelli
          relativi all'utilizzo  delle  graduatorie  esistenti  nelle
          varie amministrazioni.
             3.   Per   l'anno  1992,  continuano  ad  applicarsi  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma  4,  della  legge  29
          dicembre  1990,  n.  407, nei limiti del 50 per cento delle
          vacanze  relative  alle  dotazioni  organiche  dei  singoli
          profili professionali.
             4. Ove, nel corso dell'anno 1992, le assunzioni disposte
          ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, della legge 29 dicembre
          1988, n. 554, per  ogni  singola  amministrazione  od  ente
          superino  le  complessive  duecento  unita',  il decreto di
          autorizzazione del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          verra'  emanato  sentito  il  Consiglio  dei  Ministri. Per
          ciascuna amministrazione od ente  puo'  essere  emanato  un
          solo decreto autorizzativo nel corso dell'anno 1992.
             5-8. (Omissis)".
             "Art.  8  (Perequazione dei trattamenti economici). - 1.
          In osservanza  dei  principi  di  omogeneizzazione  sanciti
          dall'art.  4  della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli accordi
          sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993
          dovranno  ispirarsi   a   criteri   di   perequazione   dei
          trattamenti  economici complessivi in godimento finalizzati
          a  ridurre  gradualmente   le   differenze   derivanti   da
          particolari  benefici  economici riconosciuti con carattere
          di  settorialita'.  Lo  stesso  principio  si  applica   al
          personale   non   soggetto  a  contrattazione  in  sede  di
          adeguamento del trattamento economico.
             2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  va  attuata
          nell'ambito  delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi
          contrattuali  per  il   periodo   1991-1993   dalla   legge
          finanziaria   per   il   1992   e  attraverso  una  diversa
          distribuzione   e   utilizzazione   delle    disponibilita'
          finanziarie  dei fondi per il miglioramento dell'efficienza
          dei servizi previsti dai vigenti accordi di comparto.
             3. In attesa della revisione del sistema di  adeguamento
          automatico della retribuzione stabilito per il personale di
          magistratura  dagli  articoli  11 e 12 della legge 2 aprile
          1979, n. 97, come sostituiti dall'art.  2  della  legge  19
          febbraio  1981, n. 27, gli incrementi retributivi spettanti
          dal 1› gennaio 1992 e dal  1›  gennaio  1993  a  titolo  di
          acconto  sull'adeguamento triennale, sono determinati nella
          misura del tasso di  inflazione  programmato  per  ciascuno
          degli  anni  1992  e  1993  da  applicare sugli stipendi in
          vigore, rispettivamente,  al  1›  gennaio  1991  ed  al  1›
          gennaio 1992".
             Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza, il testo delle
          disposizioni soprarichiamate:
              -  Art.  1  della  legge   n.   407/1990,   concernente
          disposizioni  diverse  per  l'attuazione  della  manovra di
          finanza pubblica 1991-1993:
             "Art.  1  (Pubblico  impiego).  -  1.  Per  il  1991,  i
          trasferimenti   e   le   assunzioni   di   personale  nelle
          amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  5
          agosto  1988,  n.  325,  e della legge 29 dicembre 1988, n.
          554, con le modificazioni ad esse apportate  dall'art.  10-
          bis  del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
             2. I riferimenti temporali fissati dall'art. 1, commi  1
          e  3,  dall'art.  2,  comma  1, e dall'art. 3, commi 1 e 2,
          della legge 29 dicembre 1988, n. 554, gia' prorogati di  un
          anno  dall'art.  2,  comma 2, del decreto-legge 27 dicembre
          1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente  prorogati  di  un
          anno.  E'  altresi' prorogata di un anno la validita' delle
          graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.
             3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i  loro
          consorzi  possono  comunque procedere, entro i limiti delle
          attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per  i
          servizi   di  assistenza  all'infanzia,  agli  anziani,  ai
          cittadini portatori di handicap.
             4.  Per  l'anno  1991,  per effettive, indilazionabili e
          documentate  esigenze   funzionali,   il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  con proprio decreto, di concerto
          con il Ministro del tesoro, puo' autorizzare, in deroga  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le
          amministrazioni  statali  a   bandire   concorsi   per   le
          qualifiche  funzionali ed i profili professionali di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1984,
          n. 1219, e successive integrazioni.
             5.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 11 della legge 29
          dicembre 1988, n. 554,  conservano  efficacia  sino  al  31
          dicembre  1991,  ad  eccezione  di  quella  concernente  la
          determinazione  del  fabbisogno   di   personale   per   lo
          svolgimento    dei    servizi    di   distribuzione   della
          corrispondenza e dei  pacchi  e  della  relativa  dotazione
          organica.
             6.  Le  norme  di  cui  all'art.  6 del decreto-legge 1›
          febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  28  marzo  1988,  n.    99, sono valide anche per il
          triennio 1991-1993.
             7. Per tutte  le  assunzioni  da  effettuarsi  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes-
          sive  modificazioni  ed  integrazioni, per la copertura dei
          posti disponibili presso gli uffici situati  nelle  regioni
          del  centro-nord,  si  applica,  per tre anni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, una riserva del  30
          per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti
          nelle  suddette  regioni  che  fruiscano a qualsiasi titolo
          dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
          piu' di dodici mesi, con  chiamata  da  apposite  liste  di
          lavoratori  in cassa integrazione guadagni. Con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, i criteri e le
          modalita'  per  l'iscrizione  nelle  predette   liste   dei
          lavoratori  beneficiari  del  trattamento  di  integrazione
          salariale  straordinaria   in   possesso   dei   prescritti
          requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi".
             Per   il   testo   delle  disposizioni  soprarichiamate,
          consultare la legge n. 407/1990, pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990.
              -  Art.  1, commi 1 e 3, e art. 2, comma 1, della legge
          n.    554/1988,  concernente  disposizioni  in  materia  di
          pubblico impiego:
             "Art. 1. - 1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  gli  enti  pubblici  non
          economici, le unita'  sanitarie  locali,  limitatamente  al
          personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione
          commissariale  governativa  possono procedere ad assunzioni
          di personale, nei limiti del 25 per cento  (ridotto  al  10
          per cento dall'art. 5, comma 1, della legge qui pubblicata,
          n.d.r.)   dei  posti  resisi  vacanti  per  cessazioni  dal
          servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio  1988  e  non
          coperti,   in  ciascun  profilo  professionale  e,  per  le
          amministrazioni  che  non  hanno effettuato l'inquadramento
          definitivo, in ciascuna qualifica funzionale.
             2. (Omissis).
             3. Le province, i comuni, le comunita' montane e i  loro
          consorzi  possono  procedere  ad assunzioni di personale in
          ciascun profilo nei limiti del 50 per cento (ridotto al  25
          per  cento dall'art. 5, comma 1, della legge n. 412/1991 di
          cui sopra, n.d.r.) dei posti resisi vacanti per  cessazioni
          dal  servizio  comunque  verificatesi dal 1› gennaio 1988 e
          non  coperti.  Possono,  inoltre,  assumere  personale  per
          posti,  resisi  vacanti  dal 1› gennaio 1988 e non coperti,
          relativi:
               a) a profili professionali il cui organico complessivo
          non sia superiore a due unita';
               b) agli stessi enti con popolazione inferiore a 10.000
          abitanti ed ai loro consorzi".
             "Art. 2. - 1.  Per  effettive,  motivate  e  documentate
          esigenze,  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri con
          proprio decreto, su proposta del Ministro per  la  funzione
          pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, puo'
          autorizzare  ulteriori  assunzioni  anche  ricorrendo  agli
          idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988".
              -  Art.  4  della  legge  n.  93/1983 (Legge quadro sul
          pubblico impiego):
             "Art. 4  (Principi  di  omogeneizzazione).  -  Gli  atti
          previsti  dai  due  precedenti articoli devono ispirarsi ai
          principi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche,
          della perequazione e trasparenza dei trattamenti  economici
          e dell'efficienza amministrativa".
              -  Articoli 11 e 12 della legge n. 97/1979, concernente
          norme  sullo  stato  giuridico   dei   magistrati   e   sul
          trattamento    economico    dei   magistrati   ordinari   e
          amministrativi, dei magistrati della giustizia  militare  e
          degli   avvocati  dello  Stato  (sostituiti  con  un  unico
          articolo dall'art. 2 della legge n. 27/1981):
             "Gli stipendi del personale di cui alla  presente  legge
          sono  adeguati  di  diritto,  ogni  triennio,  nella misura
          percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel
          triennio precedente  dalle  altre  categorie  dei  pubblici
          dipendenti  per le voci retributive calcolate dall'Istituto
          centrale di statistica ai  fini  della  elaborazione  degli
          indici  delle  retribuzioni  contrattuali,  con  esclusione
          della indennita' integrativa speciale.
             Agli  effetti  del  comma  precedente  sono   presi   in
          considerazione  i  benifici  medi  pro-capite  dei seguenti
          comparti del  pubblico  impiego:  amministrazioni  statali,
          aziende  autonome  dello Stato, universita', regioni, prov-
          ince e comuni, ospedali, enti di previdenza.
             La variazione percentuale e'  calcolata  rapportando  il
          complesso   del  trattamento  economico  medio  per  unita'
          corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento  a
          quello  dell'ultimo  anno  del  triennio  precedente  ed ha
          effetto dal 1› gennaio successivo a quello di riferimento.
             Gli  stipendi al 1› gennaio del secondo e del terzo anno
          di ogni  triennio  sono  aumentati,  a  titolo  di  acconto
          sull'adeguamento   triennale,   per   ciascun  anno  e  con
          riferimento sempre allo stipendio in vigore al  1›  gennaio
          dal  primo  anno,  per una percentuale pari al 30 per cento
          della   variazione   percentuale   verificatasi   fra    le
          retribuzioni   dei   dipendenti   pubblici   nel   triennio
          precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1› gennaio del
          triennio successivo.
             La percentuale dell'adeguamento triennale  prevista  dai
          precedenti  commi  e'  determinata  entro  il 30 aprile del
          primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  il Ministro di
          grazia e giustizia e con quello del  tesoro.  A  tal  fine,
          entro  il  mese  di  marzo,  l'ISTAT comunica la variazione
          percentuale di cui al primo comma.
             Qualora i dati indicati nei commi precedenti  non  siano
          disponibili  entro i termini previsti, gli stipendi vengono
          adeguati  con   applicazione   della   stessa   percentuale
          dell'anno  precedente  salvo  successivo conguaglio e ferme
          restando le date di decorrenza dell'adeguamento.
             Nella prima applicazione delle  disposizioni  precedenti
          la  variazione  percentuale  e' determinata, per il periodo
          dal 1› luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50
          per cento della variazione del  trattamento  economico  dei
          comparti  di  pubblico  impiego di cui al secondo comma del
          presente  articolo  verificatasi  nel  periodo  1›  gennaio
          1979-31  dicembre  1981  e  l'adeguamento  decorre  dal  1›
          gennaio 1982. Dal 1› gennaio 1981 gli  stipendi  in  vigore
          sono  aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento
          di  cui  alla  prima  parte  del  presente  comma,  di  una
          percentuale   fissa   del  12  per  cento,  con  successivo
          conguaglio a decorrere dal 1› gennaio 1982".
             (e) La legge n. 324/1959 reca: "Miglioramenti  economici
          al personale statale in attivita' ed in quiescenza".
             (f)  Il  testo  del  comma  4  dell'art.  2  del D.L. n.
          333/1992 (Misure urgenti per il risanamento  della  finanza
          pubblica)  e'  il  seguente:  "A  decorrere  dalla  data di
          entrata in vigore del presente  decreto  (11  luglio  1992,
          n.d.r.), sono soppressi: il secondo periodo del terzo comma
          dell'art.  4  del  decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  novembre
          1982,  n.  869,  il secondo periodo del comma 7 dell'art. 1
          del decreto-legge 16 settembre 1987,  n.  379,  convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 14 novembre 1987, n. 468,
          nonche' il comma 22- bis dell'art. 2 del  decreto-legge  21
          settembre  1987,  n.  387,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 20 novembre 1987, n. 472".
             Il secondo periodo del terzo comma dell'art. 4 del  D.L.
          n.    681/1982  (Adeguamento  provvisorio  del  trattamento
          economico dei dirigenti delle amministrazioni dello  Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  del personale ad essi
          collegato)  prevedeva  che:  "Al  personale  con  stipendio
          inferiore  a  quello spettante al collega con pari o minore
          anzianita' di servizio,  ma  promosso  successivamente,  e'
          attribuito lo stipendio di quest'ultimo".
             Il  secondo  periodo del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n.
          379/1987   (Misure   urgenti   per   la   concessione    di
          miglioramenti  economici  al  personale  militare  e per la
          riliquidazione  delle  pensioni  dei  dirigenti  civili   e
          militari  dello  Stato e del personale ad essi collegato ed
          equiparato) era cosi'  formulato:  "A  tutto  il  personale
          militare  senza  distinzione  per il ruolo di appartenenza,
          compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
          guardia  di  finanza,  con   il   trattamento   stipendiale
          inferiore  a  quello spettante al pari grado, avente pari o
          minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente,
          e' attribuito nel tempo lo stesso  trattamento  stipendiale
          di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale
          delle  tre  Forze  armate  e quello delle Forze militari di
          polizia".
             Il comma 22-  bis  dell'art.  2  del  D.L.  n.  387/1987
          (Copertura  finanziaria  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  10  aprile  1987,   n.   150,   di   attuazione
          dell'accordo  contrattuale  triennale relativo al personale
          della Polizia di Stato ed estensione agli  altri  Corpi  di
          polizia) prevedeva che: "A tutto il personale della Polizia
          di  Stato  e  a  quello  di  cui alla tabella 1 allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          340,  senza  distinzione  per il ruolo di appartenenza, con
          trattamento stipendiale inferiore  a  quello  spettante  al
          pari qualifica avente pari o minore anzianita' di servizio,
          ma  promosso  successivamente,  e'  attribuito nel tempo lo
          stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale  norma
          si  applica al personale del Corpo degli agenti di custodia
          e  del  Corpo  forestale  dello   Stato   autonomamente   e
          nell'ambito dei rispettivi ruoli di appartenenza".
             (g) Il testo dell'art. 28 della legge n. 223/1991 (Norme
          in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea, avviamento al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in
          materia di mercato del lavoro) e' il seguente:
             "Art.  28  (Riserva  annua  di  posti  presso gli uffici
          pubblici).  - 1. La riserva  annua  prevista  dall'art.  1,
          comma  7,  della  legge 29 dicembre 1990, n. 407, dei posti
          disponibili  presso  gli  uffici  pubblici  situati   nelle
          regioni del Centro-Nord, e' elevata dal trenta al cinquanta
          per  cento  e  si  applica ai lavoratori sospesi a zero ore
          beneficiari del trattamento straordinario  di  integrazione
          salariale  da  un  periodo  superiore a dodici mesi; con il
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          citato art. 1, comma 7, sono altresi' stabiliti i criteri e
          le modalita' per l'attuazione della riserva.
             2. Nei confronti dei lavoratori che, senza  giustificato
          motivo,  non  rispondano alla convocazione ovvero rifiutino
          l'offerta di lavoro di cui al comma 1, qualora la residenza
          dei lavoratori stessi nei sei mesi  precedenti  risulti  ad
          una  distanza  non  superiore  a cinquanta chilometri dalla
          sede in cui e' situato l'ufficio pubblico,  le  commissioni
          regionali  dispongono la decadenza entro novanta giorni dal
          diritto  al  trattamento  straordinario   di   integrazione
          salariale  e  la cancellazione dalle liste di lavoratori in
          cassa integrazione di cui al  medesimo  art.  1,  comma  7,
          della legge 29 dicembre 1990, n.  407".
             Per il testo dell'intero art. 1 della legge n. 407/1990,
          soprarichiamato, si veda la precedente nota (d).
             (h)  La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia
          di pubblico impiego". Il comma 2 del relativo art. 1  cosi'
          recita:  "Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   funzione
          pubblica,  di  concerto con il Ministro del tesoro, saranno
          individuati  gli  enti  pubblici  non  economici  che,  per
          ridotte   dimensioni  strutturali  e  per  la  specificita'
          dell'attivita'  svolta,  possono  essere   esentati   dalle
          limitazioni di cui al comma 1".
             Per  il  comma  1  del  medesimo  articolo  si  veda  la
          precedente nota (d).