Art. 8.
                        Diploma di maturita'
  1.  Ai  candidati  che sostengono esami di maturita' negli istituti
che  attuano  sperimentazioni  di ordinamento e struttura, secondo le
modalita'  previste  dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo
il particolare modello allegato. Il diploma di maturita' sperimentale
ha  il  medesimo valore di quello cui e' dichiarato corrispondente ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419.
  2.  Ai  candidati  che  sostengono  esami  di  maturita' secondo le
modalita'  contenute  nel  titolo  II  del  presente decreto verranno
rilasciati  diplomi  di  maturita'  in base al modello previsto per i
corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella
apposita  tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, e'
previsto   il  rilascio  del  particolare  modello  sperimentale,  in
considerazione  della  tipologia  dell'istituzione  scolastica ove e'
attuata la sperimentazione.
  3.   I   diplomi,   rilasciati   dagli   istituti  che  attuano  la
sperimentazione  di  solo ordinamento potranno essere integrati da un
attestato  rilasciato  dal  preside  dell'istituto  che  documenti la
specificita'  del  curriculo  seguito.  Nel  caso  che  il  candidato
sostenga  l'esame  su  una  materia  aggiunta,  di  cui al nono comma
dell'art.  4  e  del  sesto  comma  dell'art. 6 del presente decreto,
dovra' esserne fatta specifica menzione.