Art. 8. Diploma di maturita' 1. Ai candidati che sostengono esami di maturita' negli istituti che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, secondo le modalita' previste dal titolo I, vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello allegato. Il diploma di maturita' sperimentale ha il medesimo valore di quello cui e' dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. 2. Ai candidati che sostengono esami di maturita' secondo le modalita' contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturita' in base al modello previsto per i corsi ordinari. Solo per alcuni istituti espressamente indicati nella apposita tabella allegata al decreto di cui al precedente art. 1, e' previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove e' attuata la sperimentazione. 3. I diplomi, rilasciati dagli istituti che attuano la sperimentazione di solo ordinamento potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificita' del curriculo seguito. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al nono comma dell'art. 4 e del sesto comma dell'art. 6 del presente decreto, dovra' esserne fatta specifica menzione.