Art. 9.
                             R i n v i o
  Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle rel-
ative  operazioni,  per la designazione dei commissari rappresentanti
dei  singoli  indirizzi  o  delle  singole  classi  e  per ogni altro
adempimento   non  disciplinato  dal  presente  decreto,  valgono  le
disposizioni  vigenti  per  gli  esami di maturita' relativi ai corsi
ordinari.
   Roma, 19 dicembre 1992
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO