Art. 9. R i n v i o Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e delle rel- ative operazioni, per la designazione dei commissari rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturita' relativi ai corsi ordinari. Roma, 19 dicembre 1992 Il Ministro: JERVOLINO RUSSO