Art. 28. 1. Chiunque, essendo tenuto alla dichiarazione prevista dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila per ogni quintale o frazione di quintale dichiarato in eccedenza. 2. Se la falsa dichiarazione e' relativa ai dati di cui agli articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire unmilione.