Art. 28.
  1.   Chiunque,   essendo   tenuto   alla   dichiarazione   prevista
dall'articolo 9, dichiari un quantitativo di olive maggiore di quello
effettivamente prodotto, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento  di  una  somma  di  lire  trecentomila per ogni quintale o
frazione di quintale dichiarato in eccedenza.
  2. Se la falsa dichiarazione  e'  relativa  ai  dati  di  cui  agli
articoli 10 e 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire unmilione.