Art. 10. 1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanita' nonche' alla regione e alla prefettura. 2. Gli stabilimenti di cui al cimma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art.5. 3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore puo' ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento e' incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.