Art. 10. 
  1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento  e
di  stabilimenti  fornitori,  tiene  un   elenco   aggiornato   degli
stabilimenti autorizzati e ne  trasmette  copia  al  Ministero  della
sanita' nonche' alla regione e alla prefettura. 
  2. Gli  stabilimenti  di  cui  al  cimma  1  devono  soddisfare  le
condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art.5. 
  3. Il responsabile di  uno  stabilimento  fornitore  puo'  ricevere
animali  solo  da  uno  stabilimento  di  allevamento  o   da   altri
stabilimenti  fornitori  oppure  animali  legalmente   importati,   a
condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare
la  persona  competente  che  nello  stabilimento  e'  incaricata  di
assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza  degli  animali
allevati  o  tenuti  in  tale   stabilimento   nel   rispetto   delle
disposizioni del presente decreto.