Art. 11. 
  1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti
fornitori e' tenuto a registrare il numero e le specie degli  animali
venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti  o  forniti,  il
nome e l'indirizzo del destinatario, nonche' il numero  e  la  specie
degli animali morti negli stabilimenti stessi. 
  2. L'autorita' comunale sottopone  a  vidimazione  i  registri  che
devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo
di  tre  anni  a  decorrere  dall'ultima  registrazione  e  messi   a
disposizione dell'autorita' che effettua l'ispezione.