Art. 13. 
  1.  Ogni  cane,  gatto  o  primate  non  umano  che  vive  in   uno
stabilimento d'allevamento,  fornitore  o  utilizzatore  deve  essere
dotato, prima dello svezzamento, di  un  marchio  di  identificazione
individuale nel modo meno doloroso possibile. 
  2. I cani, i gatti o i primati non  umani  non  contrassegnati  che
sono  portati  in  uno  stabilimento  per  la  prima  volta  dopo  lo
svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile. 
  3. Per i cani, i gatti o i primati non umani  non  ancora  svezzati
che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma  2  ad  un
altro, che non sia stato possibile  contrassegnare  in  anticipo,  lo
stabilimento di destinazione dovra' conservare sino alla  marchiatura
una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare
l'identita' della madre. 
  4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati  relativi
all'identita' e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati  non
umani presenti.