Art. 13. 1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile. 2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile. 3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovra' conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identita' della madre. 4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identita' e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.