Art. 19. 
                   (Tasso annuo effettivo globale) 
   1. E' denominato tasso annuo effettivo  globale  (TAEG)  il  costo
totale del credito per il consumatore espresso in  percentuale  annua
del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli  oneri  da
sostenere  per  utilizzarlo,  calcolato  conformemente  alla  formula
matematica che figura nell'allegato II alla direttiva  del  Consiglio
90/88/CEE. 
   2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva  di  cui
al comma 1,  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio  stabilisce  con  propria  delibera,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale le modalita' da applicarsi nel calcolo  del  TAEG,
individuando in particolare gli elementi da computare in esso.