Art. 24. 
                     (Applicazione delle norme) 
   1. Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e  il
risparmio di cui all'articolo 19, comma 2, e all'articolo  23,  comma
3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
   2. Le disposizioni della presente sezione acquistano  efficacia  a
decorrere dal centottantesimo giorno dalla medesima data.