Art. 9. 
         (Abitazioni in locazione con proprieta' differita). 
   1. I contributi di cui all'articolo 19 della legge 5 agosto  1978,
n. 457, come integrato dall'articolo 6 della presente legge,  possono
essere  concessi  dalle  regioni  anche  per  la   realizzazione   di
interventi finalizzati al recupero  o  alla  costruzione  di  alloggi
destinati all'assegnazione in godimento  o  alla  locazione  per  uso
abitativo per un periodo non inferiore a otto anni e  con  successivo
trasferimento della prorieta' degli stessi ai relativi assegnatari  o
conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in
proprieta' o per l'acquisto di alloggi fruenti di contributo pubblico
al momento dell'assegnazione in godimento o alla data d'inizio  della
locazione. 
   2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 8, 9  e  10,
si applicano anche ai programmi di cui al presente articolo.