Art. 10. 1. L'importazione dello sperma puo' essere autorizzata soltanto dietro presentazione di un certificato sanitario, rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale certificato deve: a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato membro destinatario e nella lingua italiana, se il controllo all'importazione previsto all'art. 11, si effettua in un ufficio del territorio italiano; b) scortare lo sperma in un esemplare originale; c) consistere di un solo foglio; d) prevedere un solo destinatario. 2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito dalla Comunita' economica europea.