Art. 10. 
   1. L'importazione dello sperma puo'  essere  autorizzata  soltanto
dietro  presentazione  di  un  certificato  sanitario,  rilasciato  e
firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo di raccolta. Tale
certificato deve: 
     a) essere redatto almeno in una delle lingue dello Stato  membro
destinatario   e   nella   lingua   italiana,   se    il    controllo
all'importazione previsto all'art. 11, si effettua in un ufficio  del
territorio italiano; 
     b) scortare lo sperma in un esemplare originale; 
     c) consistere di un solo foglio; 
     d) prevedere un solo destinatario. 
   2. Il certificato deve essere conforme al modello stabilito  dalla
Comunita' economica europea.