Art. 11. 
   1. Ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunita'
economica europea deve essere sottoposta ad  un  controllo  prima  di
essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale,  e
ne e' vietata l'introduzione qualora risulti dal controllo effettuato
al momento dell'arrivo della partita che: 
     a) lo sperma non proviene  dal  territorio  di  un  Paese  terzo
figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1; 
     b) lo sperma non proviene da un  centro  di  raccolta  figurante
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1; 
     c) lo sperma proviene da un territorio di un Paese terzo da  cui
sono proibite le importazioni in applicazione dell'art. 14 comma 3; 
     d) il certificato sanitario che scorta lo sperma non e' conforme
a quello previsto all'art. 10. 
   2. Il comma 1 non si applica alle partite  di  sperma  giunte  nel
territorio doganale della Comunita' e  sottoposte  ad  un  regime  di
transito doganale per essere avviate verso un luogo  di  destinazione
situato al di fuori di detto territorio; esso e' tuttavia applicabile
in caso di rinuncia al transito  doganale  nel  corso  del  trasporto
attraverso il territorio della Comunita' economica europea. 
   3. Le competenti autorita' sanitarie possono  prendere  le  misure
necessarie, compresa la quarantena, per chiarire i  casi  in  cui  si
sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni. 
   4. Qualora l'introduzione dello sperma sia stata vietata  per  uno
dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 3 e il Paese terzo esportatore  non
autorizzi  entro  trenta  giorni  la  rispedizione,   la   competente
autorita' sanitaria puo' ordinare la distruzione dello sperma stesso.