Art. 11. 1. Ogni partita che giunge nel territorio doganale della Comunita' economica europea deve essere sottoposta ad un controllo prima di essere messa in libera pratica o sottoposta ad un regime doganale, e ne e' vietata l'introduzione qualora risulti dal controllo effettuato al momento dell'arrivo della partita che: a) lo sperma non proviene dal territorio di un Paese terzo figurante nell'elenco di cui all'art. 7, comma 1; b) lo sperma non proviene da un centro di raccolta figurante nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1; c) lo sperma proviene da un territorio di un Paese terzo da cui sono proibite le importazioni in applicazione dell'art. 14 comma 3; d) il certificato sanitario che scorta lo sperma non e' conforme a quello previsto all'art. 10. 2. Il comma 1 non si applica alle partite di sperma giunte nel territorio doganale della Comunita' e sottoposte ad un regime di transito doganale per essere avviate verso un luogo di destinazione situato al di fuori di detto territorio; esso e' tuttavia applicabile in caso di rinuncia al transito doganale nel corso del trasporto attraverso il territorio della Comunita' economica europea. 3. Le competenti autorita' sanitarie possono prendere le misure necessarie, compresa la quarantena, per chiarire i casi in cui si sospetti che lo sperma sia contaminato da germi patogeni. 4. Qualora l'introduzione dello sperma sia stata vietata per uno dei motivi di cui ai commi 1, 2 e 3 e il Paese terzo esportatore non autorizzi entro trenta giorni la rispedizione, la competente autorita' sanitaria puo' ordinare la distruzione dello sperma stesso.