Art. 12. 1. Ogni partita di sperma, la cui introduzione nella Comunita' economica europea sia stata autorizzata da uno Stato membro dopo il controllo di cui all'art. 11, comma 1, allorche' inoltrata verso il territorio di un altro Stato membro, deve essere scortata dal certificato originale, o da una copia autenticata dello stesso debitamente firmato dalla competente autorita' sanitaria che ha effettuato il controllo medesimo.