Art. 12. 
   1. Ogni partita di sperma, la  cui  introduzione  nella  Comunita'
economica europea sia stata autorizzata da uno Stato membro  dopo  il
controllo di cui all'art. 11, comma 1, allorche' inoltrata  verso  il
territorio di  un  altro  Stato  membro,  deve  essere  scortata  dal
certificato originale,  o  da  una  copia  autenticata  dello  stesso
debitamente firmato  dalla  competente  autorita'  sanitaria  che  ha
effettuato il controllo medesimo.